Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, recante maggiorazione di aliquote delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative.
Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Legge 36/1977 alle imposte di registro, bollo e tasse sulle concessioni governative?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 36/1977 converte in legge il decreto-legge 854/1976, introducendo una maggiorazione delle aliquote su imposte di registro, bollo e tasse governative, ma con importanti eccezioni e agevolazioni. La norma prevede che l'imposta sui documenti scolastici e universitari (domande di ammissione, esami, pagelle, diplomi) rimanga fissa a 700 lire, garantendo così una tutela per il settore dell'istruzione. Per quanto riguarda i titoli di credito (cambiali, vaglia cambiari e assegni bancari), la legge concede un periodo di regolarizzazione di 15 giorni dalla pubblicazione, permettendo di integrare l'imposta nelle nuove misure senza penalità, mantenendo la qualità di titolo esecutivo. La norma introduce anche regole tecniche di arrotondamento delle frazioni di imposta proporzionale di bollo (arrotondate a 100 lire per difetto o eccesso) e fissa un importo minimo di 100 lire. Infine, per le tasse dovute entro il 31 dicembre 1976, è concesso un termine di 15 giorni per il versamento degli aumenti senza sanzioni.
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Riferimento normativo
LEGGE 21 febbraio 1977, n. 36
Testo normativo
LEGGE n. 36/1977
# LEGGE 21 febbraio 1977, n. 36
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
dicembre 1976, n. 854, recante maggiorazione di aliquote delle
imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni
governative.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854 , recante maggiorazione di aliquote delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative con le seguenti modificazioni: All'articolo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente: Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitari comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazione similare rilasciati dalle scuole ed università medesime. Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti: Art. 3-bis. - Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dal precedente articolo 3, senza applicazione di penalità, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo. Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati nei modi indicati dal precedente comma, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione. Art. 3-ter. - Le frazioni degli importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a L. 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a L. 50 o superiori a L. 50. L'importo minimo dell'imposta suddetta è stabilito in L. 100. All'articolo 4, al terzo comma, le parole: sono dovute, sono sostituite con le seguenti: sono da corrispondere e sono aggiunte, in fine, le parole: Gli aumenti relativi a tasse da corrispondere entro il 31 dicembre 1976 possono essere versati, senza applicazione di penalità, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'articolo 5, nella tabella, seconda colonna, sono soppresse le parole: , il trasferimento in altra zona e l'ampliamento. Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente: Art. 5-bis. - La lettera a) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , è sostituita dalla seguente: "a) venditori di generi di monopolio del 4 per cento se tale ammontare non supera i 25 milioni e del 2 per cento sull'ammontare eccedente i 25 milioni".
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La Legge 36/1977 è fondamentale per comprendere l'evoluzione storica delle imposte di registro e bollo, istituti che rimangono centrali nella fiscalità italiana moderna. Commercialisti e professionisti consultano questa norma per questioni relative a titoli di credito, documentazione scolastica agevolata e regolarizzazione di atti sottoposti a bollo. La disciplina dell'arrotondamento e dell'importo minimo dell'imposta proporzionale rappresenta un precedente importante per la tecnica di determinazione delle imposte indirette.
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