Legge Imposte Indirette

Legge 4/1983

((Regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicita' ai prodotti da fumo)).

Pubblicato: 10/01/1983 In vigore dal: 10/01/1983 Documento ufficiale

Quali sono le aliquote di imposta di fabbricazione applicate agli apparecchi di accensione secondo il Decreto-Legge 4/1983?

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Il Decreto-Legge 4/1983 stabilisce un regime fiscale specifico per gli apparecchi di accensione (accendini, accendigas) attraverso l'imposizione di un'imposta di fabbricazione con aliquote differenziate in base alla tipologia di prodotto. La norma si applica ai produttori e importatori di questi articoli, che devono versare l'imposta al momento della fabbricazione o dell'immissione in commercio. Le aliquote variano significativamente: da 900 lire per gli accendini monouso fino a 40.000 lire per gli apparecchi in metallo prezioso, passando per 15.000 lire per gli accendisigari da auto e 3.500-5.000 lire per gli accendigas domestici. La normativa prevede anche aliquote ridotte (250 lire) per le parti e pezzi di ricambio principali. Per i commercialisti e le aziende del settore, questa legge rappresenta un elemento cruciale nella determinazione dei costi di produzione e nella formazione dei prezzi di vendita, poiché l'imposta di fabbricazione incide direttamente sulla marginalità dei prodotti.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1983, n. 4

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 4/1983 # DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1983, n. 4 ## <em><strong>((Regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicita' ai prodotti da fumo))</strong></em>. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163 , convertito con modificazioni nella legge 18 giugno 1971, n. 376 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n. 1198 ; Visto il decreto-legge 20 febbraio 1975, n. 19 , convertito con modificazioni nella legge 14 aprile 1975, n. 109 ; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di modificare il regime fiscale degli apparecchi di accensione, variare le relative aliquote di imposta di fabbricazione, dettare disposizioni sulle reggenze degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modificare le sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicit&agrave; ai prodotti da fumo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1983; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Le aliquote dell'imposta di fabbricazione per gli apparecchi di accensione e per le relative parti e pezzi di ricambio principali sono stabilite come segue: a) per ogni accendisigari per autoveicolo . . . . . . . . . L. 15.000 b) per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 900 ((c) per ogni apparecchio di accensione in metallo prezioso ovvero con ornamentazione o rivestimento in metallo prezioso....lire 40.000; d) per ogni apparecchio di accensione in metallo comune dorato od argentato mediante placcatura ottenuta con processo chimico (placcatura superiore ai 2 micron per la placcatura oro e superiore ai 5 micron per l'argento) ............................ lire 15.000)) e) per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) . . L. 3.500 f) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchi di accensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250 g) per ogni accendigas per uso domestico idoneo a produrre scintilla nonch&egrave; per ogni accendigas incorporato in fornelli a gas portatili per uso di campeggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 h) per ogni altro accendigas per uso domestico, ivi compresi quelli che producono fiamma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500 i) per ogni accendigas per uso domestico comunque incorporato od annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina . . . . . L. 5.000 l) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di accendigas per uso domestico di cui alla precedente lettera h). . . . . . . . L. 250

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Il Decreto-Legge 4/1983 disciplina l'imposta di fabbricazione su apparecchi di accensione, rappresentando un caso specifico di tassazione indiretta su beni di consumo. Commercialisti e aziende manifatturiere devono considerare questa accisa nella contabilità industriale, nel calcolo dei costi di produzione e nella determinazione della base imponibile IVA, poiché l'imposta di fabbricazione costituisce un elemento del costo del bene soggetto a IVA.

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