Legge Non_Fiscale

Legge 41/2023

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. (23G00053)

Pubblicato: 21/04/2023 In vigore dal: 21/04/2023 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi principali della Legge 41/2023 e come modifica il decreto-legge 13/2023?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 41/2023 converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13/2023 del 24 febbraio 2023, che contiene disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC). La normativa riguarda principalmente tre ambiti: l'implementazione dei fondi europei del PNRR, le politiche di coesione territoriale e la politica agricola comune. Questa legge si applica a tutte le amministrazioni pubbliche, enti locali, imprese e soggetti beneficiari dei finanziamenti previsti dai piani di investimento nazionale.

In pratica, la legge introduce modifiche significative a normative precedenti: modifica la legge 33/2023 per chiarire che il nuovo Piano nazionale per l'assistenza della fragilità e non autosufficienza sostituisce il precedente Piano per la non autosufficienza solo per la parte relativa alla popolazione anziana; estende il termine per l'attuazione della riforma dell'ordinamento giudiziario (legge 71/2022) fino al 31 dicembre 2023. La legge istituisce inoltre il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA) presso la Presidenza del Consiglio, con compiti di coordinamento e programmazione integrata delle politiche nazionali.

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Riferimento normativo

LEGGE 21 aprile 2023, n. 41

Testo normativo

LEGGE n. 41/2023 # LEGGE 21 aprile 2023, n. 41 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. (23G00053) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. All' articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33 , le parole: «che sostituisce il Piano per la non autosufficienza» sono sostituite dalle seguenti: «che sostituisce, per la parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza ». 3. All'articolo 1, comma 1, alinea, della legge 17 giugno 2022, n. 71 , le parole: «un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023». 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 aprile 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Abodi, Ministro per lo sport e i giovani Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito Bernini, Ministro dell'università e della ricerca Crosetto, Ministro della difesa Piantedosi, Ministro dell'interno Nordio, Ministro della giustizia Garnero Santanchè, Ministro del turismo Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Visto, il Guardasigilli: Nordio Avvertenza: Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 89. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' articolo 2, comma 3, della legge 23 marzo 2023, n. 33 , recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane", come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Oggetto, principi e criteri direttivi generali di delega e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana). - 1 - 2. Omissis. 3. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza. In particolare, il CIPA: a) adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sentite le parti sociali e le associazioni di settore nonchè le associazioni rappresentative delle persone in condizioni di disabilità, il «Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana» e il «Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana», che sostituisce, per la parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza. Sulla base dei suddetti Piani nazionali sono adottati i corrispondenti piani regionali e locali; b) promuove, acquisito il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all' articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , e in raccordo con la Cabina di regia di cui all' articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , e con quanto previsto dall' articolo 2, comma 2, lettera h), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 , ferme restando le competenze dei singoli Ministeri, l'armonizzazione dei LEPS rivolti alle persone anziane non autosufficienti, e dei relativi obiettivi di servizio, con i LEA; c) promuove l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi; d) monitora l'attuazione del Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana e del Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana di cui alla lettera a) e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate, che è trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da questi delegato.» - Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71 , recante "Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonchè disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura", come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Oggetto e procedimento). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in relazione: a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonchè alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti; b) alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessità, di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità; c) alla modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza; d) al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.»

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La Legge 41/2023 è il riferimento normativo per l'attuazione del PNRR, dei fondi di coesione e della politica agricola comune in Italia. Amministratori pubblici, enti locali e imprese che accedono ai finanziamenti europei devono consultarla per comprendere le disposizioni su programmazione, monitoraggio, LEPS (Livelli essenziali delle prestazioni sociali) e LEA (Livelli essenziali di assistenza), nonché le deleghe legislative in materia di riforma giudiziaria e politiche per gli anziani.

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