Legge Imposte Indirette

Legge 418/1968

Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico di alcuni tipi di mangimi integrati nonche' di alcuni prodotti dell'allevamento.

Pubblicato: 19/04/1968 In vigore dal: 20/03/1968 Documento ufficiale

Quali prodotti agricoli e zootecnici beneficiano dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata secondo la Legge 418/1968?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 418/1968 estende l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata (IGE) a una categoria più ampia di prodotti destinati all'alimentazione animale rispetto a quanto già previsto dalla legge del 1949. In particolare, l'esenzione riguarda cereali minori come orzo, avena e altri cereali, lo zucchero destinato a uso zootecnico, e i mangimi integrati che contengono questi prodotti. La norma si applica sia agli atti economici di commercio interno che all'importazione dall'estero di tali prodotti, garantendo un trattamento fiscale agevolato per l'intera filiera. Questa disposizione rappresenta un incentivo al settore zootecnico, riducendo i costi di approvvigionamento delle materie prime per l'alimentazione animale. La normativa è particolarmente rilevante per aziende agricole, allevamenti, commercianti di cereali e produttori di mangimi, che possono operare senza gravame fiscale su questi specifici prodotti.

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Riferimento normativo

LEGGE 20 marzo 1968, n. 418

Testo normativo

LEGGE n. 418/1968 # LEGGE 20 marzo 1968, n. 418 ## Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico di alcuni tipi di mangimi integrati nonche' di alcuni prodotti dell'allevamento. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'esenzione dall'imposta generale sull'entrata prevista dall' articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 941 , per gli introiti derivanti dalla vendita del frumento, del granoturco, della segala e delle relative farine, è estesa agli atti economici concernenti il commercio dell'orzo, dell'avena, degli altri cereali minori e relative farine, e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, nonchè dei mangimi integrati contenenti detti prodotti. Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti di cui al comma precedente.

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La Legge 418/1968 disciplina l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata (IGE) per cereali, zucchero e mangimi integrati ad uso zootecnico, rappresentando un'agevolazione fiscale per il settore dell'allevamento. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere questa norma per gestire correttamente la documentazione tributaria di aziende agricole e zootecniche, applicando il regime di esenzione agli atti economici e alle importazioni di materie prime per l'alimentazione animale.

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