Cosa stabilisce la Legge 43/2019 in materia di scambio elettorale politico-mafioso e quali sono le sanzioni previste?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 43/2019 modifica l'articolo 416-ter del codice penale per rafforzare la lotta contro il voto di scambio politico-mafioso. La norma si applica a chiunque accetti promesse di voti da parte di soggetti appartenenti a organizzazioni mafiose in cambio di denaro, utilità o disponibilità a soddisfare gli interessi dell'associazione criminale. Riguarda sia chi riceve la promessa di voti (candidati, politici) sia chi la formula, direttamente o tramite intermediari.
La legge prevede sanzioni severe: chi accetta o promette voti è punito con la pena stabilita per l'associazione mafiosa (articolo 416-bis). Se il soggetto che ha accettato la promessa risulta effettivamente eletto, la pena è aumentata della metà. In tutti i casi di condanna per questi reati, consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, una misura che impedisce definitivamente l'esercizio di qualsiasi incarico pubblico.
Per i professionisti che operano in ambito amministrativo o politico, questa norma rappresenta un elemento cruciale di compliance: qualsiasi accordo tra candidati e organizzazioni criminali per l'acquisizione di voti costituisce reato grave. La disposizione è particolarmente rilevante per chi fornisce consulenza a candidati o amministratori, poiché richiede massima trasparenza nelle relazioni politiche e nella raccolta di consensi elettorali.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 21 maggio 2019, n. 43
Testo normativo
LEGGE n. 43/2019
# LEGGE 21 maggio 2019, n. 43
## Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di
scambio politico-mafioso. (19G00051)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. L' articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 maggio 2019 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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La Legge 43/2019 è il riferimento normativo per comprendere il reato di scambio elettorale politico-mafioso, l'associazione mafiosa (416-bis), l'interdizione dai pubblici uffici e le sanzioni penali correlate. Consulenti legali e compliance officer la consultano per valutare rischi di infiltrazione mafiosa in processi elettorali, corruzione politica e violazioni della legalità amministrativa.
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