Legge Imposte Indirette

Legge 437/1996

Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario.

Pubblicato: 26/08/1996 In vigore dal: 08/08/1996 Documento ufficiale

Quali sono le principali disposizioni del Decreto-Legge 437/1996 in materia di imposizione diretta e indiretta e contenzioso tributario?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 437/1996, emanato il 8 agosto 1996, è un provvedimento urgente che interviene su molteplici aspetti della fiscalità italiana e dell'amministrazione finanziaria. Il decreto modifica disposizioni precedenti relative alle fusioni e scissioni aziendali, in particolare riguardanti l'imputazione dei disavanzi di annullamento e la determinazione dei valori iscritti in bilancio, aspetti rilevanti per le società che hanno effettuato operazioni straordinarie prima del gennaio 1995.

Una delle modifiche significative riguarda l'articolo 19-bis del decreto-legge 41/1995, dove vengono prorogate diverse scadenze fiscali: il termine del 31 dicembre 1994 viene spostato al 30 giugno 1996, e il 31 ottobre 1995 al 15 dicembre 1996. Queste proroghe interessano principalmente le aziende che dovevano adempiere a specifici obblighi dichiarativi e documentali entro i termini originari.

Il decreto interviene anche sulla gestione dei versamenti tributari da parte delle banche, prorogando il termine di cinque giorni per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato quando i giorni intercorrenti non sono lavorativi, con eccezione per i versamenti che dovrebbero avvenire oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995, viene specificato che i versamenti ricevuti il 22 dicembre devono essere riversati entro il 29 dicembre.

Il provvedimento abroga inoltre alcune disposizioni precedenti, come l'articolo 11-bis del decreto-legge 323/1996 e il comma 16-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 646/1994, razionalizzando la normativa tributaria e riducendo sovrapposizioni normative che potevano creare incertezze applicative.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 8 agosto 1996, n. 437

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 437/1996 # DECRETO-LEGGE 8 agosto 1996, n. 437 ## Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, nonchè di gestioni fuori bilancio, fondi previdenziali e contenzioso tributario; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 , nonchè disposizioni concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994. 1. Ai fini della determinazione della somma di cui all' articolo 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 , i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi di annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995, si intendono diminuiti della parte di essi dedotta a titolo di ammortamento o ad altro titolo nei periodi di imposta definiti alla data del 24 febbraio 1995. (( 2. All' articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996' e le parole: '31 ottobre 1995' sono sostituite dalle seguenti: '15 dicembre 1996'; b) al comma 3, lettere b) e d), le parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996'; c) al comma 4, lettera e), le parole: '15 febbraio 1995' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996'; d) al comma 5-bis, al primo periodo, le parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996'; al secondo periodo, le parole: '10 aprile 1995' sono sostituite dalle seguenti: '17 agosto 1996'; al terzo periodo, le parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996' e le parole: '10 aprile 1995' sono sostituite dalle seguenti: '17 agosto 1996'. 2-bis. L' articolo 11-bis del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 , è abrogato. 3. All' articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349 , le parole: '30 aprile 1995' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996' e le parole: '30 ottobre 1995' sono sostituite dalle seguenti: '15 dicembre 1996')) 4. Il comma 16-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 , introdotto dall' articolo 1-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 , è abrogato. ((5. Il termine di cinque giorni previsto a favore delle banche per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA delle imposte, dei contributi e delle altre somme ricevute per delega dai contribuenti è prorogato al primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni intercorrenti tra la data di versamento da parte dei contribuenti e il predetto termine non sono lavorativi, salvo il caso in cui per effetto di tale proroga il riversamento debba essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995 le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA entro il 29 dicembre 1995)) 6. All'articolo 1-bis, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349 , le parole: "8-bis" sono sostituite dalle seguenti: "8-ter".

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