Legge Imposte Indirette

Legge 44/1979

Modifica alla legge 6 dicembre 1971, n. 1057, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

Pubblicato: 19/02/1979 In vigore dal: 07/02/1979 Documento ufficiale

Quali sono i contingenti annui di merci che possono essere immesse in consumo nella Valle d'Aosta in esenzione fiscale secondo la Legge 44/1979?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 44/1979 modifica la precedente normativa del 1971 per disciplinare l'esenzione fiscale nella Valle d'Aosta in attesa dell'attuazione del regime di zona franca costituzionalmente previsto. La norma consente l'importazione di specifiche merci nel territorio valdostano per il fabbisogno locale, esentandole da dazi, imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo e relativi prelievi comunitari. I contingenti riguardano prodotti alimentari (zucchero 45.000 quintali, caffè crudo 6.500 quintali, cacao, tè), bevande alcoliche (spiriti, birra), carburanti e lubrificanti (benzina 350.000 quintali, gasolio 100.000 quintali, GPL), oltre ad attrezzature per agricoltura, industria, artigianato e turismo. La disposizione si applica esclusivamente al territorio della Valle d'Aosta e riguarda sia operatori commerciali che consumatori locali, con limiti quantitativi annuali ben definiti per ciascuna categoria merceologica. Gli aspetti rilevanti per commercialisti e aziende riguardano la corretta classificazione delle merci, il rispetto dei contingenti annuali e la documentazione necessaria per beneficiare dell'esenzione fiscale.

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Riferimento normativo

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 44

Testo normativo

LEGGE n. 44/1979 # LEGGE 7 febbraio 1979, n. 44 ## Modifica alla legge 6 dicembre 1971, n. 1057, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L' articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623 , modificato dall' articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525 , dall' articolo 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305 , e dall' articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1057 , è sostituito dal seguente: "In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall' articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonchè dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del trattato firmato a Roma il 30 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 : zucchero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 45.000 caffè crudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 6.500 surrogati di caffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 500 cacao in grani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 1.000 the. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 100 semi di soja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 8.500 semi di arachidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 1.500 spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi. . . . ha 1.500 alcole denaturato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 500 birra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl. 15.000 benzina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 350.000 gasolio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 100.000 olio combustibile fluido . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 350.000 gas di petrolio liquefatti (GPL) per uso domestico. . . . q.li 70.000 petrolio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 12.000 olio lubrificante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 8.000 libri di testo scolastici in altre lingue o in lingue miste approvati dall'amministrazione regionale. . . . . . . . . . . . . L. 15.000.000 attrezzature per l'agricoltura . . . . . . . . . . . . L. 120.000.000 attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe (valore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500.000.000".

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La Legge 44/1979 disciplina l'esenzione fiscale, i dazi doganali e le imposte di fabbricazione per la Valle d'Aosta, con riferimento al regime di zona franca e ai prelievi della Comunità Economica Europea. Commercialisti e operatori doganali consultano questa norma per contingenti tariffari, esenzioni da imposte erariali di consumo e sovrimposte di confine. La normativa è rilevante per chi opera nel commercio valdostano e necessita di chiarimenti su dazio, diritti erariali sugli alcoli e applicazione dei trattati internazionali.

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