Quali sono le disposizioni sulla tassazione del gas metano utilizzato come carburante secondo il Decreto-Legge 46/1976?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 46/1976 introduce un'imposta di consumo sul gas metano impiegato come carburante nei veicoli. L'imposta è fissata a 71,42 lire per metro cubo di prodotto, misurato a 15 gradi centigradi e pressione normale. Questa misura tributaria rappresenta un intervento urgente in materia fiscale, adottato dal Governo con i poteri straordinari previsti dalla Costituzione per affrontare una situazione di necessità. L'imposta grava sui soggetti che esercitano attività di estrazione, produzione o gestione di reti di metanodotti, i quali sono responsabili del versamento. Per i quantitativi di gas metano, è prevista una riduzione del 2 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta. Inoltre, coloro che importano il prodotto confezionato in bombole o altri contenitori devono versare una sovrimposta di confine corrispondente, al fine di equiparare il trattamento fiscale tra il gas nazionale e quello importato.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 18 marzo 1976, n. 46
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 46/1976
# DECRETO-LEGGE 18 marzo 1976, n. 46
## Misure urgenti in materia tributaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure urgenti in materia tributaria; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la difesa, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1 È istituita una imposta di consumo sul gas metano, puro o miscelato con altri gas, usato come carburante nell'autotrazione. L'imposta è stabilita nella misura di L. 71,42 per metro cubo di prodotto a temperatura di quindici gradi centigradi ed a pressione normale ed è dovuta dagli esercenti di impianti di estrazione, di produzione o di reti di metanodotti. ((Ai fini dell'applicazione dell'imposta, sui quantitativi di gas metano di cui al comma precedente viene riconosciuta una riduzione del 2 per cento)) . Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma, confezionato in bombole o in qualsiasi altro tipo di contenitore, è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.
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Il Decreto-Legge 46/1976 disciplina l'imposta di consumo sul gas metano per autotrazione, interessando i gestori di impianti di estrazione e reti di metanodotti. La normativa è rilevante per chi opera nel settore energetico e dei carburanti alternativi, in particolare per la determinazione delle imposte indirette, delle sovrimposta di confine e della corretta applicazione delle aliquote ridotte previste dalla legge.
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