Riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1 e determinazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare.
Quali riduzioni di aliquote prevede la Legge 477/1952 per l'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B e C-1?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 477/1952 introduce riduzioni significative dell'imposta di ricchezza mobile a decorrere dal 1° luglio 1952, applicandosi ai redditi di categoria B e C-1 accertati a nome di persone fisiche. La norma prevede un'esenzione fino a 240.000 lire annue e una riduzione dell'aliquota al 50% per la parte di reddito compresa tra 240.000 e 960.000 lire. Per i redditi di categoria C-1, l'aliquota base è fissata all'8%, mentre per quelli di categoria B la riduzione si applica alla medesima fascia di reddito. Nel caso concorrano entrambe le categorie di reddito, la riduzione viene applicata prima ai redditi C-1 e successivamente a quelli di categoria B, sempre entro il limite complessivo di 960.000 lire. La legge estende questi benefici anche alle cooperative di lavoro e alle società non costituite in forma di società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita, purché operino nella produzione di beni e servizi con prevalente prestazione di lavoro da parte dei soci.
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Riferimento normativo
LEGGE 21 maggio 1952, n. 477
Testo normativo
LEGGE n. 477/1952
# LEGGE 21 maggio 1952, n. 477
## Riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi
delle categorie B e C-1 e determinazione del minimo imponibile agli
effetti dell'imposta complementare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dal 1 luglio 1952, l'aliquota della imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria C-1 accertati al nome di persone fisiche è stabilita nella misura dell'8 per cento. Ferma restando l'esenzione fino a 240.000 lire a norma dell' art. 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 , l'aliquota stabilita nel comma precedente è ridotta dalla medesima data alla metà, per la parte di reddito eccedente nell'anno le lire 240.000 fino a lire 960.000. È parimenti ridotta alla metà l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B, accertati al nome di persone fisiche, per la parte eccedente nell'anno le lire 240.000 fino a lire 960.000. Ove concorrano redditi di categoria B e di categoria C-1, la riduzione dell'aliquota viene applicata prima ai redditi di categoria C-1 e poi ai redditi di categoria B, sempre nel limite complessivo di lire 960.000. L'esenzione fino a lire 240.000 di reddito annuo e la riduzione delle aliquote previste nel presente articolo spettano, a decorrere dal 1 luglio 1952, anche alle cooperative di lavoro comunque costituite ed alle società non costituite in forma di società per azioni, a responsabilità limitata od in accomandita, quando hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi e l'attività sociale è esercitata prevalentemente mediante prestazione di lavoro da parte dei soci.
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