Legge Non_Fiscale

Legge 477/1992

Disposizioni sull'efficacia di norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile.

Pubblicato: 12/12/1992 In vigore dal: 04/12/1992 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 4 dicembre 1992, n. 477

Testo normativo

LEGGE n. 477/1992 # LEGGE 4 dicembre 1992, n. 477 ## Disposizioni sull'efficacia di norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L' articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , è sostituito dal seguente: "Art. 35 (Delega al Governo in materia penale). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1993, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38". 2. L' articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , è sostituito dal seguente: "Art. 38 (Entrata in vigore del decreto legislativo). - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 3 gennaio 1995". 3. L' articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , è sostituito dal seguente: "Art. 49 (Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 3 gennaio 1994". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo degli articoli 36 e 37 della legge n. 374/1991 è il seguente: "Art. 36. (Competenza in materia penale del giudice di pace). - 1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni e per i delitti puniti con la pena della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione, purchè tali reati siano previsti da norme che non presentino particolari difficoltà interpretative e non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione della prova in sede di accertamento giudiziale". "Art. 37. (Procedimento penale innanzi al giudice di pace). - 1. Al procedimento penale innanzi al giudice di pace si applicano i criteri e i princìpi di cui all' art. 2, comma 1, n. 103), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 , con le massime semplificazioni rese necessarie dalla particolare competenza dello stesso giudice. 2. Si applica la procedura prevista dall' art. 8 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 , ma i termini per l'espressione del parere sono ridotti alla metà". - Il testo dell' art. 38 della legge n. 374/1991 , sostituito dal comma 2, era il seguente: "Art. 38. (Entrata in vigore del decreto legislativo). - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 35 entra in vigore il 1 gennaio 1994". - Il testo dell' art. 49 della legge n. 374/1991 , sostituito dal comma 3, era il seguente: "Art. 49. (Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41; da 43 a 47 hanno effetto a decorrere dal 2 gennaio 1993".

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