Quali sono le modifiche al regime fiscale sulla birra introdotte dal Decreto-Legge 478/1979 e come si applica l'imposta sui tubi catodici per televisori a colori?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 478/1979 introduce due principali modifiche al sistema fiscale italiano. Per quanto riguarda la birra, l'imposta di fabbricazione viene aumentata da 600 a 1.000 lire per ettolitro per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato secondo specifiche tecniche (temperatura di 17,50°C). La norma stabilisce che la ricchezza saccarometrica viene arrotondata a un decimo di grado, con limiti massimi di 16 gradi e minimi di 11 gradi per l'accertamento dell'imposta. Sulla birra importata dall'estero si applica una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione, determinata mediante analisi chimiche eseguite dai laboratori doganali sui campioni prelevati all'importazione. La normativa considera come birra anche i suoi succedanei, estendendo l'applicazione dell'imposta. Parallelamente, il decreto istituisce una nuova imposta di fabbricazione sui tubi catodici destinati ai televisori a colori, rappresentando una misura fiscale innovativa per questo settore tecnologico. Queste modifiche rispondono a una dichiarata straordinaria necessità e urgenza in materia fiscale, come previsto dall'articolo 77 della Costituzione per i decreti-legge.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1979, n. 478
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 478/1979
# DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1979, n. 478
## Modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane.
Istituzione di un'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per
televisori a colori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Visto il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249 ; Visto il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893 , convertito nella legge 1 febbraio 1978, n. 20 ; Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 986 , e successive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare alcune misure urgenti in materia fiscale per modificare il regime fiscale sulla birra e sulle banane, nonchè per istituire una imposta di fabbricazione sui tubi catodici per i televisori a colori; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste; Decreta: Art. 1 L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da L. 600 a L. 1.000 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale. La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado. Le frazioni di grado superiori a 5 centesimi sono computate per un decimo di grado. Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11. Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerate come birra anche i suoi succedanei.
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Il Decreto-Legge 478/1979 è il riferimento normativo per chi opera nel settore delle bevande e dell'industria elettronica, disciplinando imposta di fabbricazione, sovrimposta di confine e accertamento doganale sulla birra. Commercialisti e aziende del settore lo consultano per questioni relative a misurazione saccarometrica, liquidazione dell'imposta, importazioni estere e applicazione delle imposte indirette su beni specifici.
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