Legge Contabilità

Legge 483/1950

Disposizioni relative alla utilizzazione delle disponibilita' del bilancio dell'esercizio finanziario 1948-1949.

Pubblicato: 20/07/1950 In vigore dal: 04/07/1950 Documento ufficiale

Cosa consente la Legge 483/1950 riguardo alle entrate non impegnate del bilancio 1948-1949?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 483/1950 introduce una deroga alle regole ordinarie di contabilità dello Stato, permettendo un utilizzo straordinario delle risorse finanziarie. Nello specifico, consente che le entrate previste da variazioni di bilancio per l'esercizio 1948-1949, qualora non fossero state impegnate entro quello stesso esercizio, possano essere utilizzate per coprire nuove spese o maggiori spese negli esercizi successivi (1949-1950 e 1950-1951). Questa disposizione deroga a due norme precedenti: l'articolo 274 del Regio Decreto 827/1924 sulla contabilità generale dello Stato e l'articolo 6 della Legge 2783/1928. In pratica, la norma consente al bilancio dello Stato una maggiore flessibilità nel gestire i residui di esercizio, evitando che risorse stanziate vadano perse e permettendo il loro riutilizzo per esigenze successive. Si tratta di una misura eccezionale e temporale, circoscritta ai tre esercizi finanziari specificati, rivolta a regolarizzare la gestione del bilancio nel primo dopoguerra italiano.

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Riferimento normativo

LEGGE 4 luglio 1950, n. 483

Testo normativo

LEGGE n. 483/1950 # LEGGE 4 luglio 1950, n. 483 ## Disposizioni relative alla utilizzazione delle disponibilita' del bilancio dell'esercizio finanziario 1948-1949. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 In deroga all'art. 274 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed all'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783 , le entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-1949 e non impegnate entro l'esercizio stesso, possono essere utilizzate a copertura di nuove o maggiori spese negli esercizi finanziari 1949-1950 e 1950-1951.

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La Legge 483/1950 riguarda la gestione dei residui attivi di bilancio, le variazioni di bilancio e la contabilità dello Stato. È rilevante per chi studia il diritto amministrativo e la contabilità pubblica, in particolare per comprendere le deroghe alle regole ordinarie di esercizio finanziario e il principio dell'annualità del bilancio. Commercialisti e consulenti che operano con enti pubblici consultano questa normativa per questioni di rendicontazione e utilizzo dei fondi stanziati.

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