Legge

Legge 5/2011

Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. (11G0045)

Pubblicato: 23/02/2011 In vigore dal: 22/02/2011 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 5/2011 # DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5 ## Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. (11G0045) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 , che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la dovuta solennità e la massima partecipazione dei cittadini dichiarando il 17 marzo 2011 giorno festivo a tutti gli effetti civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a carico delle imprese private; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'istruzione, dell'università e della ricerca; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260 . 2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti ((per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54 , non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150º anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011 mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dall' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 , e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi)) . 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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