Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 313, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche domiciliate in alcuni comuni del Friuli-Venezia Giulia.
Quali termini sono stati prorogati dalla Legge 503/1977 per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi nel Friuli-Venezia Giulia?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 503/1977 ha convertito in legge il decreto-legge 313/1977, concedendo una proroga straordinaria ai contribuenti persone fisiche domiciliate in alcuni comuni del Friuli-Venezia Giulia. La norma si applica specificamente alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta 1975 e 1976, prorogando il termine ordinario fino al 31 dicembre 1977. Questa misura era motivata da esigenze di carattere territoriale, considerando le difficoltà che potevano interessare i contribuenti della regione in quel periodo. In pratica, i soggetti interessati potevano presentare le loro dichiarazioni dei redditi entro la data prorogata senza incorrere in sanzioni per ritardo, a condizione di rientrare nella categoria dei domiciliati nei comuni specificati dal decreto originario.
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Riferimento normativo
LEGGE 4 agosto 1977, n. 503
Testo normativo
LEGGE n. 503/1977
# LEGGE 4 agosto 1977, n. 503
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno
1977, n. 313, recante proroga dei termini per la presentazione della
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche domiciliate in alcuni
comuni del Friuli-Venezia Giulia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 313 , recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche domiciliate in alcuni comuni del Friuli-Venezia Giulia è convertito in legge con la seguente modificazione: All'articolo 1, dopo la parola "prorogato", il periodo è sostituito con il seguente: "al 31 dicembre 1977 il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 1975 e all'anno 1976". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 agosto 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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La Legge 503/1977 riguarda la proroga dei termini dichiarativi per IRPEF e rappresenta un esempio di misure straordinarie applicate a livello territoriale per persone fisiche. È rilevante per comprendere come la normativa fiscale italiana preveda deroghe ai termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, aspetto importante per commercialisti che gestiscono clienti in aree interessate da calamità o situazioni particolari.
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