Qual è l'aliquota di ritenuta alla fonte sugli interessi bancari e postali stabilita dal Decreto-Legge 512/1983 e a partire da quando si applica?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 512/1983 ha elevato al 25% la ritenuta alla fonte sugli interessi, premi e altri frutti derivanti da depositi e conti correnti presso banche e poste, a partire dal 1° ottobre 1983. Questa norma si applica ai redditi di capitale maturati da quella data in poi e riguarda sia i soggetti residenti in Italia che i non residenti. Con l'entrata in vigore di questa disposizione, è stata contemporaneamente abolita l'addizionale straordinaria precedentemente prevista dal decreto-legge del 1981, semplificando il sistema di tassazione. La ritenuta viene operata direttamente dall'intermediario bancario o postale al momento del pagamento degli interessi, rappresentando un prelievo fiscale definitivo per i contribuenti. Per le aziende e i professionisti, questa norma ha implicazioni rilevanti sulla gestione della liquidità e sulla pianificazione fiscale, poiché riduce il netto degli interessi percepiti sui conti correnti e depositi.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 30 settembre 1983, n. 512
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 512/1983
# DECRETO-LEGGE 30 settembre 1983, n. 512
## Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e
altri proventi di capitale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1983; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, maturati dal 1 ottobre 1983, è elevata al 25 per cento; dalla medesima data cessa di avere applicazione la relativa addizionale straordinaria istituita con il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52 . 2. È altresì elevata al 25 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel primo comma dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica sulle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Il Decreto-Legge 512/1983 disciplina la ritenuta alla fonte su interessi e proventi di capitale, applicabile a depositi bancari e postali secondo l'articolo 26 del DPR 600/1973. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per comprendere l'imposizione su redditi di capitale, ritenute su interessi, trattamento fiscale di non residenti e adempimenti dichiarativi correlati alle ritenute operate da intermediari finanziari.
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