Quali sono le principali modificazioni apportate dalla Legge 52/1982 al decreto-legge 787/1981 in materia di disposizioni fiscali urgenti?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 52/1982 converte in legge il decreto-legge 787/1981, introducendo modificazioni significative alle disposizioni fiscali urgenti emanate a fine 1981. La norma interviene principalmente su tre aspetti: sopprime una disposizione dell'articolo 2, modifica le regole relative alle tasse sulle concessioni governative (articolo 3) concedendo termini dilazionati per il versamento degli aumenti fiscali fino al 31 gennaio 1982, e introduce deroghe specifiche per le concessioni in materia di proprietà industriale. Per quanto riguarda l'articolo 6, vengono corretti errori materiali nei termini di versamento, anticipando da novembre a ottobre 1982 e da luglio a giugno 1982 le scadenze previste. L'articolo 9 viene completamente riscritto per destinare il gettito derivante dalle disposizioni fiscali (escluse quelle degli articoli 1 e 3) esclusivamente all'erario, con finalità di finanziamento dei bilanci di comuni e province per l'anno 1982. Questa legge rappresenta un intervento correttivo e di razionalizzazione delle misure fiscali urgenti, con particolare attenzione alle modalità di riscossione e alle scadenze amministrative.
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Riferimento normativo
LEGGE 26 febbraio 1982, n. 52
Testo normativo
LEGGE n. 52/1982
# LEGGE 26 febbraio 1982, n. 52
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 787, concernente disposizioni fiscali urgenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787 , concernente disposizioni fiscali urgenti, è convertito in legge, con le seguenti modificazioni: All'articolo 2 è soppresso il penultimo capoverso. All'articolo 3, ultimo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: "Gli aumenti suindicati relativi a tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento è compreso nel periodo tra il 31 dicembre 1981 ed il 31 gennaio 1982, possono essere versati, senza applicazione di sanzioni, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le concessioni governative in materia di proprietà industriale gli aumenti predetti si applicano ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 1982". All'articolo 6: al terzo comma, la parola: "sostituto" è sostituita dalla seguente: "sostituito"; al quarto comma, le parole: "luglio e novembre 1982" sono sostituite dalle seguenti: "giugno e ottobre 1982". L'articolo 9 è sostituito dal seguente: "Il gettito derivante dalle disposizioni del presente decreto, eccettuate quelle di cui agli articoli 1 e 3, è di esclusiva spettanza dell'erario ed è destinato alla copertura degli oneri per il finanziamento dei bilanci dei comuni e delle province per l'anno 1982". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 febbraio 1982 PERTINI SPADOLINI - FORMICA - LA MALFA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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La Legge 52/1982 riguarda conversione di decreti-legge, disposizioni fiscali urgenti, tasse su concessioni governative, proprietà industriale e versamenti tributari. Commercialisti e professionisti fiscali la consultano per comprendere le regole storiche su sanzioni tributarie, termini di pagamento dilazionati, gettito fiscale destinato a comuni e province, e le modifiche ai termini di versamento delle imposte nel 1982.
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