Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, concernente regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicita' ai prodotti da fumo.
Quali sono le aliquote di imposta di fabbricazione stabilite dalla Legge 52/1983 per gli apparecchi di accensione e quali modifiche ha introdotto rispetto al decreto-legge originario?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 52/1983 converte in legge il decreto-legge 4/1983 e stabilisce un regime fiscale specifico per gli apparecchi di accensione (accendini, accendigas) attraverso aliquote di imposta di fabbricazione differenziate. La normativa si applica ai produttori e importatori di questi dispositivi e prevede imposte che variano da L. 250 (parti di ricambio) a L. 40.000 (apparecchi in oro o platino), con categorie specifiche per accendisigari da auto, accendigas domestici e apparecchi in metalli preziosi. Le modifiche introdotte rispetto al decreto originario riguardano principalmente l'estensione dei termini di pagamento dell'imposta (da 30 a 90-180 giorni), la riduzione della documentazione richiesta (da quintuplicata a quadruplicata) e l'aggiunta dell'articolo 6-bis che autorizza il Ministro delle Finanze a prevedere dilazioni di pagamento tra 60 e 120 giorni. Per le aziende del settore, la normativa rappresenta un obbligo di versamento dell'imposta sulla base dei prodotti venduti, con modalità di applicazione da definirsi con decreto ministeriale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.
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Riferimento normativo
LEGGE 22 febbraio 1983, n. 52
Testo normativo
LEGGE n. 52/1983
# LEGGE 22 febbraio 1983, n. 52
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio
1983, n. 4, concernente regime fiscale degli apparecchi di
accensione, variazione delle relative aliquote di imposta di
fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modifiche delle
sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicita' ai prodotti da
fumo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4 , concernente regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote d'imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo, con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Le aliquote dell'imposta di fabbricazione per gli apparecchi di accensione e per le relative parti e pezzi di ricambio principali sono stabilite come segue: a) per ogni accendisigari per autoveicolo . . . . . . . . . L. 15.000 b) per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 900 c) per ogni apparecchio di accensione in oro o platino. . . L. 40.000 d) per ogni apparecchio di accensione in metalli preziosi ovvero con ornamentazione o rivestimento in metalli preziosi . . . . . L. 22.000 e) per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) . . L. 3.500 f) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchi di accensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250 g) per ogni accendigas per uso domestico idoneo a produrre scintilla nonchè per ogni accendigas incorporato in fornelli a gas portatili per uso di campeggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 h) per ogni altro accendigas per uso domestico, ivi compresi quelli che producono fiamma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500 i) per ogni accendigas per uso domestico comunque incorporato od annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina . . . . . L. 5.000 l) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di accendigas per uso domestico di cui alla precedente lettera h). . . . . . . L. 250". All'articolo 2: nel primo comma le parole: "lettera i)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera l)"; nel secondo comma le parole: "lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera h)". All'articolo 3: nel secondo comma le parole: "non oltre trenta giorni da tale notificazione" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dei prodotti venduti, entro 90 giorni dalla emissione della fattura e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; nel quarto comma sono soppresse le parole: "di trenta giorni". All'articolo 4, dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale" sono aggiunte le seguenti: "entro trenta giorni", e le parole: "lettere c), g) ed i)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere c), d), h) ed l)". All'articolo 5 la parola: "quintuplicate" è sostituita dalla seguente: "quadruplicate". All'articolo 6: nel primo comma la parola: "quintuplicati" è sostituita dalla seguente: "quadruplicati"; nel secondo comma la parola: "quintuplicati" è sostituita dalla seguente: "quadruplicati". Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo: "Art. 6-bis. - Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per l'applicazione ed il pagamento della imposta di fabbricazione sui prodotti di cui all'articolo 1 ed a prevedere in particolare una dilazione non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni per il pagamento dell'imposta". Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente: "Art. 9-bis. - L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , è sostituito dal seguente: "Il pagamento è effettuato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con vaglia cambiario della Banca d'Italia da inviare al domicilio del vincitore". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 febbraio 1983 PERTINI FANFANI - FORTE Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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La Legge 52/1983 disciplina l'imposta di fabbricazione su apparecchi di accensione, un tributo indiretto che colpisce la produzione e l'importazione di questi beni. Commercialisti e aziende del settore devono conoscere le aliquote differenziate, i termini di versamento, le modalità di dilazione del pagamento e gli obblighi di documentazione per garantire la corretta applicazione del tributo e il rispetto delle scadenze fiscali.
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