Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina, la Repubblica libanese, lo Stato di Israele, la Repubblica araba siriana dall'altro, e dei secondi protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Finlandia dall'altro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblic
LEGGE n. 52/1992
# LEGGE 7 gennaio 1992, n. 52
## Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi tra gli Stati
membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina, la Repubblica
libanese, lo Stato di Israele, la Repubblica araba siriana
dall'altro, e dei secondi protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli
Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica
d'Islanda, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Finlandia
dall'altro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della
Repubblica portoghese alla Comunita', firmati a Bruxelles
rispettivamente il 26 maggio 1987, il 25 giugno 1987, il 15 dicembre
1987, il 16 giugno 1988, il 25 luglio 1989, il 25 luglio 1989 ed il
26 luglio 1989.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali: a) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 26 maggio 1987; b) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica libanese dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1987; c) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e lo Stato di Israele dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987; d) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica araba siriana dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 16 giugno 1988; e) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989; f) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Confederazione svizzera dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989; g) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 26 luglio 1989.
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