Legge Non_Fiscale

Legge 53/2019

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (19G00063)

Pubblicato: 14/06/2019 In vigore dal: 14/06/2019 Documento ufficiale

Quali poteri attribuisce il Decreto-Legge 53/2019 al Ministro dell'interno in materia di controllo delle navi nel mare territoriale italiano?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 53/2019 introduce una norma che conferisce al Ministro dell'interno, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, il potere di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale italiano. Questo provvedimento si applica a tutte le navi commerciali (escluse quelle militari e governative non commerciali) e può essere adottato per motivi di ordine e sicurezza pubblica oppure quando si verificano violazioni delle leggi sull'immigrazione clandestina o della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Il Ministro dell'interno esercita questo potere in coordinamento con il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informando il Presidente del Consiglio dei ministri. In pratica, la norma consente all'amministrazione italiana di impedire l'accesso alle acque territoriali a navi che trasportano migranti irregolari o che non rispettano gli standard internazionali di sicurezza, rappresentando uno strumento di contrasto all'immigrazione clandestina e di tutela dell'ordine pubblico.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 53/2019 # DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53 ## Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (19G00063) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure volte a contrastare prassi elusive della normativa internazionale e delle disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, attribuite dall'ordinamento vigente al Ministro dell'interno quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza; Ritenute altresì le particolari e straordinarie necessità ed urgenza di rafforzare il coordinamento investigativo in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina, implementando, altresì, gli strumenti di contrasto a tale fenomeno; Considerata la straordinaria necessità e urgenza di garantire più efficaci livelli di tutela della sicurezza pubblica, definendo anche interventi per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione dei provvedimenti di condanna penale divenuti definitivi; Considerata inoltre la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare le norme a garanzia del regolare e pacifico svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico; Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare i livelli di sicurezza necessari per lo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019 nonchè di integrare la disciplina volta a semplificare gli adempimenti nei casi di soggiorni di breve durata, la cui straordinaria urgenza è connessa all'imminente svolgimento dell'Universiade Napoli 2019; Ravvisata altresì la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare l'efficacia delle disposizioni in tema di rimpatri; Considerata infine la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di contrasto dei fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive, nel più ampio quadro delle attività di prevenzione dei rischi per l'ordine e l'incolumità pubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2019; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione 1. All' articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell' articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, ((paragrafo 2)) , lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ((resa esecutiva dalla)) legge 2 dicembre 1994, n. 689 . Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.».

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Il Decreto-Legge 53/2019 disciplina i poteri amministrativi del Ministro dell'interno in materia di ordine e sicurezza pubblica, immigrazione clandestina e controllo del mare territoriale, con riferimento alla Convenzione di Montego Bay e agli obblighi internazionali dell'Italia. La norma riguarda il coordinamento tra autorità competenti (Difesa, Infrastrutture e Trasporti) e l'esercizio di funzioni di polizia amministrativa nel settore della navigazione e dell'immigrazione irregolare.

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