Legge Redditi Persone

Legge 535/1977

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1977, n. 351, recante esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette.

Pubblicato: 20/08/1977 In vigore dal: 08/08/1977 Documento ufficiale

Quali agevolazioni e proroghe introduce la Legge 535/1977 in materia di dichiarazioni dei redditi e imposte dirette?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 535/1977 converte in legge il decreto-legge 351/1977 e introduce principalmente tre categorie di interventi. In primo luogo, esonera dalle sanzioni pecuniarie i contribuenti che presentano le dichiarazioni dei redditi entro il 15 luglio 1977, estendendo questa agevolazione anche a chi presenta il modello di allegato anagrafico nello stesso termine. In secondo luogo, disciplina la regolarizzazione degli atti di determinazione delle quote di partecipazione agli utili delle imprese familiari formati entro il 31 dicembre 1976: questi atti, se difettivi di requisiti formali o sostanziali, possono essere rinnovati entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, purché il nuovo atto non modifichi le persone dei collaboratori né le quote di partecipazione. In terzo luogo, introduce modifiche significative al regime fiscale delle imprese familiari, stabilendo che i redditi siano imputati ai collaboratori familiari in proporzione alle loro quote, a condizione che queste siano fissate prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Infine, la legge proroga al 30 giugno 1978 i termini per la formazione e consegna dei ruoli tributari relativi alle imposte dichiarate nel 1976 e dell'imposta locale sui redditi per il 1975.

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Riferimento normativo

LEGGE 8 agosto 1977, n. 535

Testo normativo

LEGGE n. 535/1977 # LEGGE 8 agosto 1977, n. 535 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1977, n. 351, recante esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 1 luglio 1977, n. 351 , recante esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nei confronti dei soggetti tenuti alla presentazione del modello di allegato anagrafico di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1977 per le dichiarazioni indicate nel comma precedente, che presentino dello modello anagrafico entro il 15 luglio 1977, non si applica la pena pecuniaria prevista dall' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 ". L'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Gli atti di determinazione delle quote di partecipazione agli utili delle imprese familiari, formati entro il 31 dicembre 1976 ed aventi data certa, qualora difettino di requisiti formali e sostanziali possono essere regolarizzati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante rinnovazione dell'atto, a condizione che il nuovo atto non sia innovativo nè in ordine alle persone dei collaboratori nè in ordine alla misura delle rispettive quote ed abbia in allegato, come parte integrante, copia dell'atto precedente". Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: "Art. 2-bis. - L'ultimo comma dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , modificato con l' articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , è sostituito dal seguente: "I redditi delle imprese familiari di cui all' articolo 230-bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal notaio. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere perfezionati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975. Gli atti predetti debbono essere sottoscritti da tutti i partecipanti"". "Art. 2-ter. - Fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114 , è prorogato al 30 giugno 1978 il termine per la formazione e la consegna all'intendente di finanza di tutti i ruoli concernenti le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, nonchè le relative soprattasse ed interessi, liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti nell'anno 1976. È altresì prorogata a tale data la formazione dei ruoli dell'imposta locale sui redditi determinata dall'ufficio per l'anno 1975 in base alle risultanze catastali". All'articolo 3, dopo le parole: " legge 9 ottobre 1971, n. 825 ", sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 30 giugno 1978,". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 agosto 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

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La normativa riguarda l'esonero dalle sanzioni tributarie, le dichiarazioni dei redditi e il funzionamento degli uffici distrettuali delle imposte dirette. È particolarmente rilevante per le imprese familiari, le quote di partecipazione agli utili, gli atti pubblici e le scritture private autenticate, nonché per la regolarizzazione di atti difettivi e la proroga dei termini di versamento e liquidazione delle imposte.

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