Quali modifiche apporta il Decreto-Legge 58/1983 alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 58/1983 interviene sul regime fiscale dei prodotti petroliferi a partire dal 14 marzo 1983, modificando le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine. La norma riguarda principalmente i distributori e i produttori di oli minerali, nonché i consumatori finali di prodotti energetici. In primo luogo, aumenta le aliquote agevolate per il petrolio lampante destinato a illuminazione e riscaldamento domestico (da 6.780 a 8.160 lire per ettolitro) e per gli oli da gas combustibili (da 7.400 a 8.748 lire per ettolitro). In secondo luogo, incrementa le aliquote ridotte per gli oli combustibili non speciali in tre categorie: semifluidi (da 2.363 a 2.767 lire per quintale), fluidi (da 2.628 a 3.140 lire per quintale) e fluidissimi (da 7.100 a 8.634 lire per quintale). Questi aumenti rappresentano una misura di carattere straordinario e urgente, adottata dal Governo per modificare la tassazione su prodotti energetici strategici, incidendo direttamente sui costi di produzione e sui prezzi al consumo.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 11 marzo 1983, n. 58
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 58/1983
# DECRETO-LEGGE 11 marzo 1983, n. 58
## Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32 , concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 1983; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 (1) A decorrere dal 14 marzo 1983, le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed F), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 6.780 a L. 8.160 e da L. 7.400 a L. 8.748 per ettolitro, alla temperatura di 15° C. (2) Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c, ed 1-d, della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 2.363 a L. 2.767, da L. 2.628 a L. 3.140 e da L. 7.100 a L. 8.634 per quintale.
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Il Decreto-Legge 58/1983 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dei prodotti petroliferi e deve applicare correttamente l'imposta di fabbricazione, la sovrimposta di confine e le aliquote agevolate e ridotte. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per determinare gli obblighi tributari su petrolio lampante, oli combustibili e oli da gas, nonché per verificare la corretta classificazione merceologica ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote.
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