Legge Imposte Indirette

Legge 609/1981

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Pubblicato: 31/10/1981 In vigore dal: 30/10/1981 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta il Decreto-Legge 609/1981 al regime fiscale dei prodotti petroliferi e quali sono gli effetti sugli introiti tributari?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 609/1981 interviene sul sistema di tassazione dei prodotti petroliferi attraverso aumenti delle imposte di fabbricazione e delle corrispondenti sovrimposte di confine. In particolare, aumenta l'imposta sulla benzina speciale (esclusa l'acqua ragia minerale), sulla benzina comune e sul petrolio non lampante da 39.753 a 42.830 lire per ettolitro, e quella sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione da 42.322 a 44.711 lire per quintale. Per il Jet Fuel JP/4 destinato alla Difesa, l'aliquota agevolata aumenta da 3.975,30 a 4.283 lire per ettolitro, ma solo per le quantità eccedenti il contingente annuo di 18.000 tonnellate, sulle quali si applica l'imposta normale. Il decreto sopprime inoltre la riduzione di aliquota precedentemente prevista per la benzina con contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro. Questi aumenti sono motivati dalla straordinaria necessità e urgenza di incrementare il fondo di dotazione dell'ENEL (Ente nazionale per l'energia elettrica), e i maggiori introiti derivanti rimangono riservati allo Stato, rappresentando una misura di gettito fiscale finalizzata al finanziamento del settore energetico nazionale.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1981, n. 609

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 609/1981 # DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1981, n. 609 ## Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32 , concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni; Vista la legge 11 maggio 1981, n. 213 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi nonchè di incrementare il fondo di dotazione dell'ENEL; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 39.753 a lire 42.830 per ettolitro, alla temperatura di 15°C. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 3.975,30 a L. 4.283 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitative eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 42.322 a L. 44.711 per quintale. È soppressa la riduzione di aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro, prevista dal terzo comma dell'art. 1 della legge 19 marzo 1973, n. 32 . I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.

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Il Decreto-Legge 609/1981 modifica l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, la sovrimposta di confine e le aliquote agevolate per carburanti specifici, rappresentando un intervento di politica fiscale energetica. Commercialisti e aziende del settore petrolifero devono considerare questi aumenti di accisa nella determinazione dei costi di approvvigionamento e nella gestione della tassazione indiretta su benzina, gasolio e GPL per autotrazione. La norma incide direttamente sulla contabilità delle imprese di distribuzione carburanti e sulla determinazione dei prezzi al consumo.

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