Legge Internazionale

Legge 62/2015

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. (15G00078)

Pubblicato: 16/05/2015 In vigore dal: 07/05/2015 Documento ufficiale

Qual è il regime fiscale speciale previsto dalla Legge 62/2015 per i soggetti con rapporti con Taiwan?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 62/2015 introduce un regime fiscale speciale e derogatario rispetto alle ordinarie disposizioni tributarie nazionali, applicabile a persone fisiche e giuridiche che risiedono nei territori specificati dalla normativa (incluso Taiwan). Si tratta di una disciplina eccezionale che deroghe alle regole generali dell'ordinamento tributario italiano, creando un trattamento fiscale differenziato per chi ha legami territoriali con Taiwan. La norma rappresenta un'eccezione al principio generale di tassazione basato sulla residenza e sulla territorialità del reddito, permettendo configurazioni fiscali particolari per i soggetti interessati. Per commercialisti e aziende, questa legge è rilevante nella pianificazione fiscale internazionale e nella gestione della residenza fiscale di persone e società con rapporti commerciali o patrimoniali con il territorio taiwanese.

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Riferimento normativo

LEGGE 7 maggio 2015, n. 62

Testo normativo

LEGGE n. 62/2015 # LEGGE 7 maggio 2015, n. 62 ## Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. (15G00078) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Campo di applicazione 1. In deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili, la presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi i territori di cui all'articolo 2, comma 3.

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La Legge 62/2015 disciplina il regime fiscale speciale per i rapporti con Taiwan, introducendo deroghe alle disposizioni tributarie ordinarie in materia di residenza fiscale e territorialità. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerarla nella gestione della tassazione internazionale, della residenza fiscale di persone fisiche e giuridiche, e nella pianificazione fiscale per soggetti con legami con il territorio taiwanese, in deroga alle regole generali dell'ordinamento tributario nazionale.

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