Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006». (12G0086)
Cosa prevede la Legge 65/2012 riguardo all'utilizzo delle risorse finanziarie dell'Agenzia Torino 2006 e quali sono gli interventi prioritari?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 65/2012 disciplina il riutilizzo delle risorse finanziarie rimaste disponibili nel bilancio dello Stato e precedentemente assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici "Torino 2006". Dopo aver coperto i costi di chiusura definitiva dell'Agenzia e il pagamento di eventuali contenziosi pendenti, le risorse residue devono essere destinate a interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti olimpici, con priorità assoluta per quelli ubicati nei comuni montani che hanno ospitato i Giochi. La norma affida alla Fondazione 20 marzo 2006 il compito di individuare la tipologia e la priorità degli interventi, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia e i rappresentanti dei comuni interessati. L'esecuzione dei lavori è delegata alla società Regione Piemonte Spa o alle stazioni appaltanti dei comuni e delle unioni montane coinvolte, garantendo così una gestione coordinata e trasparente. Un aspetto rilevante è il vincolo di neutralità finanziaria: l'attuazione della legge non deve generare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, poiché utilizza esclusivamente risorse già stanziate e residue.
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Riferimento normativo
LEGGE 8 maggio 2012, n. 65
Testo normativo
LEGGE n. 65/2012
# LEGGE 8 maggio 2012, n. 65
## Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle
valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici
invernali «Torino 2006». (12G0086)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine di cui all' articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , come prorogato dall' articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 , assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» ai sensi dell'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , e successive modificazioni, sono destinate, al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall'attività posta in essere dalla predetta Agenzia e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285 , tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006». 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, ((o alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti)) previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento. 3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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La Legge 65/2012 riguarda la gestione liquidatoria dell'Agenzia Torino 2006, l'utilizzo di risorse pubbliche vincolate e gli interventi di riqualificazione infrastrutturale nei comuni montani. Commercialisti e consulenti che operano con enti pubblici e fondazioni devono considerare i vincoli di bilancio, la responsabilità della stazione appaltante e la tracciabilità delle spese per interventi di manutenzione straordinaria e investimenti pubblici.
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