Adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione
di imposta di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n.
953, convertite, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n.
53, e dell'importo della indennita' di trasferta che non concorre
alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Quale adeguamento introduce il decreto-legge 653/1983 ai limiti di reddito per la detrazione di imposta e all'indennità di trasferta ai fini IRPEF?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge 653/1983 interviene su due aspetti della tassazione del reddito da lavoro dipendente. In primo luogo, aumenta il limite di reddito necessario per applicare la detrazione di imposta prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 953/1982: tale limite passa da 4.500.000 lire a 4.800.000 lire. Questo adeguamento riguarda i lavoratori dipendenti e assimilati, consentendo a una platea più ampia di contribuenti di beneficiare della detrazione fiscale. In secondo luogo, il decreto disciplina l'importo dell'indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, escludendola dal calcolo del reddito tassabile. La norma rappresenta un intervento di adeguamento dei parametri fiscali alla situazione economica del momento, con carattere di urgenza dichiarato dal Governo. Per i datori di lavoro e i professionisti della gestione del personale, questo significa aggiornare i sistemi di calcolo delle ritenute e verificare l'applicabilità della detrazione sulla base dei nuovi limiti reddituali.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1983, n. 653
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 653/1983
# DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1983, n. 653
## Adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione
di imposta di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n.
953, convertite, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n.
53, e dell'importo della indennita' di trasferta che non concorre
alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di adeguare i limiti dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ai fini dell'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 953, e l'importo dell'indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'applicazione dell'IRPEF; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1983; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1 L'importo di L. 4.500.000 previsto dal quinto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 , è elevato a L. 4.800.000.
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Il decreto-legge 653/1983 è rilevante per chi gestisce la tassazione del reddito da lavoro dipendente, in particolare per quanto riguarda detrazioni d'imposta, limiti reddituali IRPEF e trattamento fiscale delle indennità di trasferta. Commercialisti e responsabili del personale lo consultano per verificare l'applicabilità delle agevolazioni fiscali e per il corretto calcolo delle ritenute alla fonte su stipendi e compensi assimilati.
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