Quali sono i termini prorogati dal Decreto-Legge 66/1977 per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1976?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 66/1977 proroga al 30 giugno 1977 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1976, originariamente previsti in date anteriori. La norma si applica a persone fisiche, società e associazioni, nonché ai sostituti d'imposta che devono comunicare i pagamenti effettuati e gli utili distribuiti nel corso dell'anno fiscale. In particolare, il decreto estende la scadenza anche per i certificati di reddito che devono essere consegnati agli interessati entro il 20 maggio 1977, secondo un modello approvato dal Ministero delle Finanze. La proroga riguarda inoltre tutti i termini intermedi che avevano scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto e il 29 giugno 1977, garantendo un'unica data di scadenza per semplificare gli adempimenti fiscali.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 18 marzo 1977, n. 66
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 66/1977
# DECRETO-LEGGE 18 marzo 1977, n. 66
## Proroga del termini per la presentazione della dichiarazione dei
redditi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , devono presentare la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1976 tra il 1 e il 30 giugno 1977. Entro lo stesso periodo i sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1976. Sono prorogati al 30 giugno 1977 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati nell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , aventi scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 29 giugno 1977. Il termine del 31 marzo 1977 previsto nel primo e nel secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , è prorogato al 30 giugno 1977. Alla predetta data del 30 giugno 1977 sono altresì prorogati i termini aventi scadenza, anche per effetto di proroga, tra il 31 marzo e il 29 giugno 1977 per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati nella seconda parte del primo comma del predetto art. 37. I certificati di cui all' art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , relativi all'anno 1976, redatti in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, devono essere consegnati agli interessati entro il 20 maggio 1977.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 66/1977 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 66/1977 disciplina la proroga dei termini per la dichiarazione dei redditi, interessando direttamente la presentazione delle dichiarazioni fiscali, i sostituti d'imposta e gli obblighi di comunicazione dei redditi secondo il DPR 600/1973. Commercialisti e professionisti fiscali consultano questa normativa per comprendere le scadenze relative alle dichiarazioni annuali, ai certificati di reddito e agli adempimenti tributari dei contribuenti.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.