Legge Redditi_Persone

Legge 66/1977

Proroga del termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Pubblicato: 21/03/1977 In vigore dal: 18/03/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 18 marzo 1977, n. 66

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 66/1977 # DECRETO-LEGGE 18 marzo 1977, n. 66 ## Proroga del termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , devono presentare la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1976 tra il 1 e il 30 giugno 1977. Entro lo stesso periodo i sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1976. Sono prorogati al 30 giugno 1977 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati nell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , aventi scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 29 giugno 1977. Il termine del 31 marzo 1977 previsto nel primo e nel secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , è prorogato al 30 giugno 1977. Alla predetta data del 30 giugno 1977 sono altresì prorogati i termini aventi scadenza, anche per effetto di proroga, tra il 31 marzo e il 29 giugno 1977 per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati nella seconda parte del primo comma del predetto art. 37. I certificati di cui all' art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , relativi all'anno 1976, redatti in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, devono essere consegnati agli interessati entro il 20 maggio 1977.

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