Imputazione degli impegni di spesa per l'applicazione dell'art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sul limite di impegno fissato con l'art. 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785.
Cosa stabilisce la Legge 677/1950 riguardo all'imputazione degli impegni di spesa per i contributi alle case popolari?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 677/1950 è una norma tecnica di carattere contabile che modifica l'art. 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, al fine di includere una nuova categoria di spese nel limite di impegno finanziario precedentemente fissato. Nello specifico, la legge autorizza l'imputazione delle spese relative alla concessione di contributi costanti per trentacinque anni, nella misura dell'uno per cento, destinati agli Istituti autonomi per case popolari e ai Comuni, come previsto dall'art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408. Questa disposizione riguarda direttamente gli enti pubblici territoriali e gli istituti preposti alla realizzazione di edilizia popolare, permettendo loro di contabilizzare correttamente questi impegni di spesa nel bilancio dello Stato. In pratica, la norma consente che i fondi destinati a questi contributi ventennali per l'edilizia residenziale pubblica possano essere imputati entro i limiti di spesa complessivi già stabiliti, evitando così uno sforamento dei tetti di bilancio e garantendo una gestione ordinata delle risorse pubbliche destinate al settore abitativo.
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Riferimento normativo
LEGGE 10 agosto 1950, n. 677
Testo normativo
LEGGE n. 677/1950
# LEGGE 10 agosto 1950, n. 677
## Imputazione degli impegni di spesa per l'applicazione dell'art. 12
della legge 2 luglio 1949, n. 408, sul limite di impegno fissato con
l'art. 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. All' art. 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785 , sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè per la concessione ad Istituti autonomi per case popolari ed a Comuni del contributo costante per trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall' art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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La Legge 677/1950 è rilevante per chi opera nel settore dell'edilizia pubblica e della gestione dei contributi statali, in particolare per quanto riguarda gli impegni di spesa pluriennali e i limiti di bilancio. Amministratori pubblici e consulenti di enti locali la consultano per comprendere le modalità di imputazione contabile dei contributi costanti destinati agli Istituti autonomi per case popolari e ai Comuni, nonché per verificare la conformità alle norme sulla contabilità dello Stato e sui vincoli di spesa.
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