Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico.
Quali sono le modifiche alle imposte sui prodotti petroliferi introdotte dal Decreto-Legge 69/1982 e a quale ente sono destinati i maggiori introiti?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 69/1982 interviene sul regime fiscale dei prodotti petroliferi aumentando le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine su diverse categorie di oli e carburanti. Le modifiche riguardano principalmente benzine speciali, benzina, petrolio, Jet Fuel destinato alla difesa, petrolio lampante per uso domestico, oli da gas e oli combustibili, con aumenti che variano a seconda della tipologia di prodotto e della sua destinazione d'uso. Il decreto si applica a produttori, importatori e commercianti di prodotti petroliferi, incidendo direttamente sui costi di approvvigionamento e sulla formazione dei prezzi al consumo. I maggiori introiti fiscali derivanti da questi aumenti sono destinati allo Stato e, secondo il titolo del decreto, anche all'ENEL (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica) per incrementare il fondo di dotazione e coprire maggiori oneri termici. Per le aziende del settore energetico e petrolifero, questa normativa rappresenta un aumento della pressione fiscale che incide direttamente sulla marginalità operativa e sulla competitività dei prezzi.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 12 marzo 1982, n. 69
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 69/1982
# DECRETO-LEGGE 12 marzo 1982, n. 69
## Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e
conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per
incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere
termico.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il ((regio)) decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32 , concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi nonchè di incrementare il fondo di dotazione dell'ENEL; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1982; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da L. 42.830 a L. 43.830 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , sospesa dal 10 gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l' articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 , per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da L. 27.000 a L. 28.000 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato alla Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 4.283 a L. 4.383 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 1.000 a L. 2.400 e da L. 1.630 a L. 3.030 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C. Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c ed 1-d della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 625 a L. 1.055, da L. 730 a L. 1.160 e da L. 2.100 a L. 3.680, per quintale. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili di cui al punto 4-c dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 , sono aumentate da L. 4.000 a L. 18.000 al quintale. I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.
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Il Decreto-Legge 69/1982 modifica l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, la sovrimposta di confine e le aliquote agevolate previste dalla legge 19 marzo 1973, n. 32. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare gli aumenti delle accise su benzina, petrolio lampante, oli combustibili e carburanti speciali, nonché l'impatto sulla determinazione dei costi di materie prime e sulla gestione fiscale delle aziende energetiche e petrolifere.
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