Legge

Legge 69/2019

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. (19G00076)

Pubblicato: 25/07/2019 In vigore dal: 19/07/2019 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi della polizia giudiziaria nella comunicazione della notizia di reato per i delitti di violenza domestica e di genere secondo la Legge 69/2019?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 69/2019 modifica l'articolo 347 del codice di procedura penale per rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. La norma si applica a specifici delitti, tra cui maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.), violenza sessuale (articoli 609-bis e seguenti c.p.), stalking (articolo 612-bis c.p.) e lesioni personali aggravate (articoli 582 e 583-quinquies c.p.). La disposizione riguarda direttamente la polizia giudiziaria, che deve comunicare immediatamente la notizia di reato al pubblico ministero, anche in forma orale, senza attendere i tempi ordinari. Questa comunicazione urgente deve essere seguita dalla relazione scritta con tutti gli elementi essenziali del fatto, le fonti di prova e la documentazione raccolta. L'aspetto rilevante è che per questi delitti particolarmente gravi non è consentito il ritardo nella comunicazione: la polizia giudiziaria deve agire con tempestività per garantire interventi rapidi a protezione della vittima e per evitare che il reato continui o si aggravi.

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Riferimento normativo

LEGGE 19 luglio 2019, n. 69

Testo normativo

LEGGE n. 69/2019 # LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 ## Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. (19G00076) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Obbligo di riferire la notizia del reato 1. All' articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale , dopo le parole: « nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) » sono inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572 , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies , 612-bis e 612-ter del codice penale , ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale , ». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 347 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato). - 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. 2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari. 3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) , del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572 , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies , 612-bis e 612-ter del codice penale , ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale , e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.».

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La Legge 69/2019 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, affrontando tematiche come maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking e lesioni personali aggravate. Operatori di polizia giudiziaria, pubblici ministeri e avvocati la consultano per comprendere gli obblighi di comunicazione urgente della notizia di reato, i termini accelerati di trasmissione al difensore e le procedure di protezione delle vittime vulnerabili.

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