Quali modifiche apporta il Decreto-Legge 691/1976 al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 691/1976 introduce aumenti significativi alle imposte di fabbricazione e alle sovrimposte di confine su diversi prodotti petroliferi destinati all'autotrazione e al riscaldamento. In particolare, l'imposta sulla benzina e sul petrolio (escluso quello lampante) passa da 29.136 a 41.212 lire per quintale, mentre quella sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione aumenta da 24.064 a 35.126 lire per quintale. La norma riguarda direttamente le aziende petrolifere, i distributori di carburanti e indirettamente i consumatori finali attraverso l'aumento dei prezzi alla pompa.
Per quanto concerne il jet fuel JP/4 destinato all'Amministrazione della difesa, viene prevista un'aliquota ridotta che aumenta da 2.913,60 a 4.121,20 lire per quintale solo per i quantitativi eccedenti le 18.000 tonnellate annue. Diversamente, gli oli da gas per uso diretto come combustibili vedono una riduzione dell'imposta da 5.976 a 3.000 lire al quintale, mentre il petrolio lampante per illuminazione e riscaldamento domestico subisce un aumento da 350 a 700 lire al quintale.
Il decreto è stato emanato in regime di urgenza e necessità straordinaria, con i maggiori introiti derivanti da queste modifiche riservati allo Stato. La norma rappresenta un intervento di politica fiscale finalizzato a incrementare le entrate tributarie nel settore energetico durante un periodo di particolare tensione economica.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1976, n. 691
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 691/1976
# DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1976, n. 691
## Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del
gas metano per autotrazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 ; Vista la legge 27 maggio 1959, n. 356 ; Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729 ; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32 , concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano; Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 1976, n. 249 , concernente misure urgenti in materia tributaria; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per la grazia e giustizia; Decreta: Art. 1 L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 29.136 a L. 41.212 per quintale. L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , modificata, da ultimo, con il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249 , per il prodotto denominato "jet fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 2.913,60 a L. 4.121,20 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili dalla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , modificata con l' art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733 , è diminuita da L. 5.976 a L. 3.000 al quintale. Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera D), punto 3), e dalla lettera F), punto 2), della predetta tabella B, rispettivamente, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e per gli altri usi ivi previsti, sono aumentate da L. 350 a L. 700 al quintale. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 24.064 a L. 35.126 per quintale. I maggiori introiti derivanti dalla applicazione del presente articolo e dal successivo art. 4 sono riservati allo Stato.
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Il Decreto-Legge 691/1976 modifica le aliquote di imposta di fabbricazione e sovrimposta di confine su benzine, petrolio, jet fuel e gas di petrolio liquefatti, interessando direttamente il regime fiscale dei prodotti petroliferi per autotrazione. Commercialisti e consulenti tributari lo consultano per questioni relative a tassazione dei carburanti, maggiori introiti fiscali e disciplina dei prodotti energetici, con particolare attenzione alle aliquote ridotte per specifiche destinazioni d'uso come la difesa e il riscaldamento domestico.
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