Legge Non_Fiscale

Legge 7/2000

Nuova disciplina del mercato dell'oro, ((anche in adeguamento al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018)).

Pubblicato: 21/01/2000 In vigore dal: 17/01/2000 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 17 gennaio 2000, n. 7

Testo normativo

LEGGE n. 7/2000 # LEGGE 17 gennaio 2000, n. 7 ## Nuova disciplina del mercato dell'oro, <em><strong>((anche in adeguamento al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018))</strong></em>. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Commercio dell'oro) 1. Ai fini della presente legge con il termine "oro" si intende: a) l'oro da investimento, ((anche destinato a successiva lavorazione,)) intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunit&agrave; europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunit&agrave; europee, serie C, nonch&egrave; le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalit&agrave; di trasmissione alla Commissione delle Comunit&agrave; europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri; b) ((il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, per tale dovendosi intendere la materia prima aurifera grezza destinata a fusione o successiva trasformazione, sia in forma di semilavorati, come definiti nell' articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 , di purezza pari o superiore a 325 millesimi sia in qualunque altra forma e purezza;)) b-bis) ((il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro di cui alle lettere a) e b).)) 2. ((Il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro ovvero ogni altra operazione in oro anche a titolo gratuito, a prescindere dalla consegna materiale dell'oro, &egrave; oggetto di dichiarazione all'Unit&agrave; di informazione finanziaria per l'Italia, qualora il valore dell'operazione risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro.)) 2-bis. ((La dichiarazione &egrave; dovuta anche per le operazioni di cui al comma 2 dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori al valore economico di cui al comma 2.)) 2-ter. ((&Egrave; tenuto alla dichiarazione il soggetto che a qualsiasi titolo trasferisce l'oro. Qualora parte dell'operazione sia una banca o un operatore professionale in oro di cui al comma 3, spetta agli stessi l'obbligo dichiarativo, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 6 che disciplinano ulteriori modalit&agrave; di adempimento dell'obbligo dichiarativo.)) 2-quater. ((La dichiarazione &egrave; effettuata senza indugio e comunque non oltre il mese successivo alla data di compimento dell'operazione. Nel caso di trasferimento di oro al seguito verso l'estero, la dichiarazione &egrave; effettuata prima dell'attraversamento della frontiera. Le eventuali operazioni in oro alle quali il passaggio transfrontaliero &egrave; finalizzato, eseguite ai sensi dei commi 2 e 2-bis, sono indicate nella dichiarazione trasmessa all'Unit&agrave; di informazione finanziaria per l'Italia entro la fine del mese successivo a quello di compimento delle operazioni.)) 2-quinquies. ((La dichiarazione non &egrave; dovuta quando, ricorrendone i presupposti, l'operazione &egrave; soggetta agli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui al regolamento (UE) 2018/1672 e al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 . La dichiarazione non &egrave; altres&igrave; dovuta per le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.)) 2-sexies. ((Le autorit&agrave; competenti all'effettuazione dei controlli e alla verifica delle violazioni di cui alla presente legge nei confronti delle persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso ovvero le persone che inviano o ricevono l'oro di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis) provvedono affinch&egrave; tali persone siano informate dei loro diritti e obblighi.)) 3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, pu&ograve; essere svolto da banche e, previa comunicazione all' ((Organismo degli agenti e mediatori (OAM) di cui all'articolo 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 )) , da soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) forma giuridica di societ&agrave; per azioni, o di societ&agrave; in accomandita per azioni, o di societ&agrave; a responsabilit&agrave; limitata, o di societ&agrave; cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le societ&agrave; per azioni; b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro; c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilit&agrave; previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 . 3-bis. ((L'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) istituisce un registro in cui sono iscritti i soggetti che posseggono i requisiti di cui al comma 3 e svolge ogni attivit&agrave; necessaria per la gestione del registro.)) 3-ter. ((Il registro di cui al comma 3-bis costituisce una sezione del registro di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 .)) 3-quater. ((Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 3-bis si applica il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 , e le relative disposizioni attuative, anche con riferimento alla quantificazione dei contributi dovuti dagli iscritti e alle conseguenze del mancato versamento degli stessi.)) 4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 . 5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformit&agrave; alle leggi vigenti e con modalit&agrave; concordate con dette amministrazioni. 6. ((L'Unit&agrave; di informazione finanziaria per l'Italia, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, emana istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalit&agrave; di invio della dichiarazione stessa. L'Unit&agrave; di informazione finanziaria per l'Italia concorda con le amministrazioni competenti le modalit&agrave; di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa.)) 7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 &egrave; demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all' ((Organismo degli agenti e mediatori (OAM) di cui all' articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 )) . 8. ((La Banca d'Italia)) fissa, coerentemente con gli standard in uso nei principali mercati internazionali, gli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di "buona consegna" nel mercato nazionale. 9. ((La Banca d'Italia)) : a) sulla base di tariffe e modalit&agrave; predefinite certifica con apposito provvedimento l'idoneit&agrave; alla "buona consegna" delle aziende che ne facciano richiesta e risultino in grado, anche sul piano della capacit&agrave; tecnica, dell'affidabilit&agrave; e dell'onorabilit&agrave;, di rispettare gli standard di cui al comma 8; b) vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento; c) individua sulla base di criteri predefiniti i soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione. 10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di titoli e marchi dei metalli preziosi. 11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia ((...)) e per le banche, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro.

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