Qual è la natura e l'ambito di applicazione del diritto speciale istituito dal Decreto-Legge 711/1976 sulle cessioni di valuta e i pagamenti verso l'estero?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 711/1976 ha istituito un diritto speciale (una forma di prelievo) applicabile alle operazioni di cambio valutario e ai pagamenti internazionali effettuati da soggetti residenti in Italia. La norma si applica alle cessioni di valuta estera contro lire, sia a pronti che a termine, autorizzate in via generale o particolare, nonché ai pagamenti all'estero gestiti dalle banche per conto di residenti. Il diritto era inizialmente fissato al 7% del controvalore in lire della valuta ceduta, rappresentando una misura di controllo sui flussi di capitale verso l'estero in un periodo di particolare tensione valutaria. La norma riguardava principalmente imprese, banche e operatori che effettuavano transazioni internazionali, incidendo sui costi delle operazioni di cambio e dei pagamenti esteri. Successivamente, il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 1976 ha previsto una riduzione progressiva del diritto, scendendo dal 3,5% fino allo 0,5% nel corso di febbraio 1977, indicando il carattere temporaneo e contingente della misura.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1976, n. 711
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 711/1976
# DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1976, n. 711
## Norme per l'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di
valuta e sui pagamenti verso l'estero.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Ritenuta la necessità e l'urgenza di istituire un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Fino alla data che verrà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il commercio con l'estero e, comunque, non oltre il 18 febbraio 1977, sulle cessioni di valuta estera contro lire, a pronti o a termine, effettuate in favore dei residenti per il regolamento di operazioni autorizzate in via generale o particolare, è dovuto un diritto speciale nella misura del 7 per cento della moneta nazionale corrisposta come controvalore della valuta estera ceduta. ((2)) Il diritto speciale è dovuto anche sui pagamenti all'estero effettuati dalle banche agenti per conto di residenti mediante addebitamenti di conti valutari, nonchè sui pagamenti eseguiti mediante accreditamento di lire in conti di pertinenza estera. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.M. 23 dicembre 1976 (in G.U. 24/12/1976, n. 342) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il diritto speciale previsto dal decreto-legge 23 ottobre 1976, n. 711 , convertito, con modificazioni, nella legge 14 dicembre 1976, n. 845 , è progressivamente ridotto, con decorrenza dalle date sottoindicate, alle seguenti misure: 3½% dal 27 dicembre 1976; 3% dal 3 gennaio 1977; 2½% dal 10 gennaio 1977; 2 % dal 17 gennaio 1977; 1½% dal 24 gennaio 1977; 1% dal 31 gennaio 1977; ½% dal 7 febbraio 1977".
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Il Decreto-Legge 711/1976 rappresenta una misura straordinaria di controllo sui flussi di valuta estera e sui pagamenti internazionali, disciplinando il diritto speciale su cessioni di valuta e rimesse all'estero. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare questa norma nel contesto delle operazioni di cambio, dei pagamenti transfrontalieri e della gestione della tesoreria internazionale, con particolare attenzione alle autorizzazioni valutarie e ai costi accessori delle transazioni estere.
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