Quali sono le modifiche apportate dalla Legge 73/2019 in materia di patente nautica e formazione al salvamento acquatico?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 73/2019 interviene su due scadenze normative relative alla nautica da diporto, differendole di un anno. In primo luogo, posticipa al 1° gennaio 2020 l'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità con motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, originariamente fissato al 1° gennaio 2019. Questa modifica riguarda i proprietari e i conduttori di imbarcazioni da diporto che utilizzano motori con queste caratteristiche tecniche, concedendo loro un anno supplementare per ottenere la certificazione richiesta.
In secondo luogo, la legge modifica l'articolo 9 del decreto-legge 244/2016, spostando da 2019 a 2020 la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 206/2016 relativo alla formazione e al salvamento acquatico. Questa proroga interessa gli enti e le organizzazioni autorizzate allo svolgimento di attività di formazione e concessione per il salvamento acquatico, le cui autorizzazioni (rilasciate entro il 31 dicembre 2011) rimangono valide fino al 31 ottobre 2020.
Le modifiche rappresentano una semplice dilazione temporale, senza alterare i contenuti sostanziali delle disposizioni originarie. L'obiettivo è fornire maggior tempo per l'adeguamento alle nuove normative sia ai conducenti di imbarcazioni che agli enti di formazione.
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Riferimento normativo
LEGGE 24 luglio 2019, n. 73
Testo normativo
LEGGE n. 73/2019
# LEGGE 24 luglio 2019, n. 73
## Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di
formazione al salvamento acquatico. (19G00082)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell' articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto , di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2019 dall' articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 , è differito al 1° gennaio 2020. 2. All'articolo 9, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 , la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 39, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE , a norma dell' art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005 è il seguente: «Art. 39 (Patente nautica). - 1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta: a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o comunque, su moto d'acqua; b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell' unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv. Omissis». - Il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 , recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2018 , come modificato dalla presente legge è il seguente: «3. Le disposizioni di cui all' art. 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , relative all'obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.». - Il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n, 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 , recante proroga e definizione di termini, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 , così come modificato dalla presente legge è il seguente: «Art. 9 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti). - Omissis. 2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 è prorogata al 31 ottobre 2020. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 ottobre 2020. Omissis.».
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La Legge 73/2019 modifica i termini di applicazione del codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005) in materia di patente nautica obbligatoria e formazione al salvamento acquatico, rinviando scadenze precedentemente fissate. Operatori del settore nautico, scuole di formazione e conducenti di unità da diporto devono fare riferimento a questa normativa per comprendere gli obblighi di certificazione e autorizzazione amministrativa.
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