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Legge 73/2022

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (22G00086)

Pubblicato: 21/06/2022 In vigore dal: 21/06/2022 Documento ufficiale

Quali sono le principali novità introdotte dal Decreto-Legge 73/2022 in materia di semplificazione fiscale e controllo dei repertori?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 73/2022 introduce una significativa semplificazione amministrativa eliminando l'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori, che rappresentava un onere burocratico considerevole per notai, pubblici ufficiali e amministrazioni pubbliche. La norma modifica il Testo Unico sull'imposta di registro (DPR 131/1986) trasformando il controllo dei repertori da un sistema periodico obbligatorio a un sistema su iniziativa dell'Agenzia delle entrate, riducendo così gli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese.

Il controllo viene ora effettuato dagli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate su richiesta, con i soggetti roganti tenuti a trasmettere il repertorio entro trenta giorni dalla notifica. L'ufficio verifica la regolarità della tenuta, la corretta registrazione degli atti e la corrispondenza con i registri di formalità, comunicando successivamente l'esito ai pubblici ufficiali. Questa modalità consente un controllo più mirato e efficiente rispetto al precedente sistema automatico.

Per quanto riguarda le sanzioni, l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'Agenzia comporta una sanzione amministrativa da 1.032,91 a 5.164,57 euro. La norma prevede inoltre che le attività di controllo si svolgano con le risorse già disponibili, senza generare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il decreto include anche disposizioni sulla conservazione digitale sostitutiva dei repertori secondo il Codice dell'amministrazione digitale, modernizzando le procedure di gestione documentale e allineandole agli standard di dematerializzazione.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 73/2022 # DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73 ## Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (22G00086) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure di ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento presso la Tesoreria dello Stato e ulteriori misure di carattere sociale e finanziario; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare, per gli anni 2021 e 2022, le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all' articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge Art. 1 Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il controllo dei repertori previsti dall'articolo 67 è effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti. 2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonchè la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all'articolo 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.»; b) all'articolo 73, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.». 2. Alle attività di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , come modificati dal comma 1, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ((2-bis. All' articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 , dopo le parole: "la tenuta" sono inserite le seguenti: "e la conservazione", le parole: "è, in ogni caso, considerata regolare" sono sostituite dalle seguenti: "sono, in ogni caso, considerate regolari" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono inserite le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "))

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Il Decreto-Legge 73/2022 riguarda la semplificazione tributaria, il controllo dei repertori e l'imposta di registro secondo il DPR 131/1986. Notai, pubblici ufficiali e amministrazioni pubbliche devono conoscere le modifiche alle procedure di vidimazione, alle sanzioni amministrative e agli obblighi di trasmissione documentale. La norma si collega anche alla conservazione digitale sostitutiva e al Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

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