Legge Redditi Persone

Legge 751/1976

Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria.

Pubblicato: 15/11/1976 In vigore dal: 12/11/1976 Documento ufficiale

Quali sono le disposizioni della Legge 751/1976 in materia di tassazione separata dei coniugi per l'anno 1974?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 751/1976 disciplina la possibilità per i coniugi di richiedere l'applicazione separata dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1974, anche se la dichiarazione era stata presentata congiuntamente. Ciascun coniuge può presentare apposita dichiarazione allo stesso ufficio delle imposte per ottenere il calcolo dell'imposta su base individuale, indipendentemente da chi abbia presentato la richiesta. La norma prevede che i redditi dei figli minori conviventi siano imputati a ciascun coniuge per metà dell'ammontare, così come gli oneri deducibili e le ritenute d'acconto. Le detrazioni d'imposta si applicano secondo modalità specifiche: la detrazione generale per intero, altre detrazioni per metà, mentre quelle per carichi familiari e altre specifiche si applicano nella misura spettante a ciascuno. Le somme già pagate per l'imposta del 1974 vengono detratte dall'importo liquidato al marito secondo le nuove modalità di calcolo.

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Riferimento normativo

LEGGE 12 novembre 1976, n. 751

Testo normativo

LEGGE n. 751/1976 # LEGGE 12 novembre 1976, n. 751 ## Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Nei casi in cui il reddito complessivo lordo dichiarato per l'anno 1974 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche era comprensivo dei redditi della moglie del dichiarante ciascuno dei coniugi può chiedere che l'imposta sia applicata separatamente nei propri confronti, presentando apposita dichiarazione, a norma del successivo articolo 2 e nel termine ivi stabilito, allo stesso ufficio delle imposte al quale era stata presentata la dichiarazione unica. In tale caso, ancorchè la richiesta sia stata fatta da uno solo dei coniugi, l'imposta si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi. I redditi dei figli minori, ancorchè conviventi con uno solo dei coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per metà del loro ammontare. Gli oneri previsti dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975, nonchè quelli previsti dallo articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per metà del loro ammontare. Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per la metà quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; le detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesimo si applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi. Dall'imposta stessa si scomputano le ritenute di acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per metà del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori. Le somme già pagate per l'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta a ruolo per l'anno 1974 si detraggono dall'imposta liquidata nei confronti del marito a norma dei commi precedenti. All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi non si applica l'ulteriore detrazione prevista dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-7 aprile 1981, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 15/04/1981, n. 105) ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria).

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La Legge 751/1976 è rilevante per chi gestisce dichiarazioni dei redditi relative al 1974 e tratta la tassazione separata dei coniugi, le detrazioni d'imposta e l'imputazione dei redditi familiari. Commercialisti e consulenti tributari la consultano per questioni di ripartizione dei redditi coniugali, deducibilità degli oneri sostenuti e corretta applicazione delle ritenute d'acconto. La normativa è stata parzialmente dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale nel 1981.

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