Legge

Legge 76/2011

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attivita' svolte dalla medesima Biblioteca. (11G0119)

Pubblicato: 31/05/2011 In vigore dal: 18/05/2011 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 18 maggio 2011, n. 76

Testo normativo

LEGGE n. 76/2011 # LEGGE 18 maggio 2011, n. 76 ## Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attivita' svolte dalla medesima Biblioteca. (11G0119) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all' articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260 , è incrementato di un importo pari a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260 (Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza), è il seguente: «Art. 1. - Il contributo dello Stato previsto in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza dall' articolo 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 52 , è stabilito nell'importo annuo di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003.».

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