Legge Non_Fiscale

Legge 77/2004

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca.

Pubblicato: 27/03/2004 In vigore dal: 27/03/2004 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 27 marzo 2004, n. 77

Testo normativo

LEGGE n. 77/2004 # LEGGE 27 marzo 2004, n. 77 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16 , recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, in deroga a quanto previsto dall' articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , mediante l'espletamento di concorsi pubblici da bandire nell'anno 2004, il seguente personale: 500 allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali. Le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , possono essere utilizzate per le assunzioni delle predette unità di allievi agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla medesima tabella A. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto del passaggio per qualsiasi causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. All' articolo 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato", sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,"; b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti delle unità di personale corrispondenti ad una spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di cui al presente comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 , si provvede nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque entro il limite di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede, quanto a 5,76 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 , e, quanto a 3,24 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 . Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 marzo 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli

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