Legge Non_Fiscale

Legge 78/2001

Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

Pubblicato: 30/03/2001 In vigore dal: 07/03/2001 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 7 marzo 2001, n. 78

Testo normativo

LEGGE n. 78/2001 # LEGGE 7 marzo 2001, n. 78 ## Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Principi generali) 1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale. 2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di: a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari; b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari; c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli; d) reperti mobili e cimeli; e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati; f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche. 3. Per le finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma. 4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unità nazionale. 5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati. 6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , di seguito denominato "testo unico". ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 993) dell' art. 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento.

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