Legge

Legge 78/2013

Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. (13G00119)

Pubblicato: 02/07/2013 In vigore dal: 01/07/2013 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dal Decreto-Legge 78/2013 in materia di esecuzione della pena e misure alternative alla detenzione?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 78/2013 interviene sulla disciplina dell'esecuzione delle pene detentive per affrontare il grave problema del sovraffollamento carcerario, in risposta alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (caso Torreggiani). La normativa modifica il Codice di procedura penale e l'ordinamento penitenziario, introducendo meccanismi per ridurre immediatamente la popolazione carceraria. Riguarda tutti i condannati a pene detentive, con particolare attenzione a coloroche hanno residue pene non superiori a determinati limiti. Le principali innovazioni prevedono: l'estensione della liberazione anticipata prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione (comma 4-bis dell'articolo 656), l'aumento dei limiti di pena per l'applicazione di misure alternative, e modifiche alle condizioni di custodia cautelare. La norma non si applica ai condannati per delitti di criminalità organizzata (articolo 4-bis della legge 354/1975), garantendo comunque la tutela della persona offesa dal reato nel caso di arresti domiciliari.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 1 luglio 2013, n. 78

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 78/2013 # DECRETO-LEGGE 1 luglio 2013, n. 78 ## Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. (13G00119) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Rilevato che il perdurare del sovraffollamento delle carceri e il conseguente stato di tensione all'interno degli istituti evidenziano l'insufficienza dell'attuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive; Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 2010, n. 199 , modificata dall' articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 , in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, non si è rilevata sufficiente ad eliminare il gravissimo fenomeno del sovraffollamento delle carceri e che, in ogni caso, i suoi effetti cesseranno il 31 dicembre 2013; Rilevato che non è stato completato il piano straordinario penitenziario e non è stata adottata la riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione; Rilevato che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ha assegnato allo Stato italiano il termine di un anno entro cui procedere all'adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla constatata violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario; Ritenuta, pertanto, la necessità e urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative all'esecuzione delle pene detentive e alle norme dell'ordinamento penitenziario in materia di misure alternative alla detenzione e benefici penitenziari; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche al codice di procedura penale 1. Al codice di procedura penale , sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) all'articolo 280, comma 2: 1) la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque"; 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all' articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 , e successive modificazioni"; 0b) all'articolo 274, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni")) ; a) all'articolo 284, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il giudice ((dispone)) il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare ((comunque le prioritarie esigenze)) di tutela della persona offesa dal reato.»; ((a-bis) all'articolo 386, comma 3, dopo le parole: "il relativo verbale" sono inserite le seguenti: ", anche per via telematica")) b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall' articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell' articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 . La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all' articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 . 4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette ((senza ritardo)) gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata. 4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.»; 2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti dall' articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 ,»; 3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni: ((a) nella lettera a), le parole da: "624" fino a: "dall'articolo 625" sono sostituite dalle seguenti: "572, secondo comma, 612-bis, terzo comma" e le parole da: "e per i delitti" fino a: "del medesimo codice," sono soppresse)) ; b) la lettera c) è soppressa; 4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da eseguire,» sono inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5,».

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 78/2013 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto-Legge 78/2013 è il riferimento normativo per liberazione anticipata, misure alternative alla detenzione, custodia cautelare in carcere e ordinamento penitenziario. Magistrati di sorveglianza, pubblici ministeri e operatori del diritto penale lo consultano per questioni relative a esecuzione della pena, detrazioni di custodia cautelare, fungibilità della pena e benefici penitenziari. La normativa incide sulla disciplina dei delitti per i quali è prevista reclusione non inferiore a cinque anni e sulla tutela della vittima del reato.

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …

Altre normative del 2013

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme a t… Risoluzione AdE 461 Operazioni di approvvigionamento di prodotti energetici. Art. 269 Reg. (UE) n. 952/2013 e… Risoluzione AdE 952 Sismabonus  acquisti  –  articolo  16,  commi  1–septies  e  1–septies.1,  del  decreto–l… Interpello AdE 63 Imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio ammi… Interpello AdE 133 Applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle transazioni finanziarie ai sensi dell'arti… Interpello AdE 4495892