Quali sono gli aumenti delle imposte di bollo stabiliti dal Decreto-Legge 787/1981 e come devono essere applicate?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 787/1981 introduce aumenti significativi alle aliquote dell'imposta di bollo fissa, modificando le tariffe precedentemente vigenti nel DPR 642/1972. Le misure vengono elevate da 150 lire a 200, da 300 a 500, da 1.000 a 1.500 e da 2.000 a 3.000 lire, a seconda della categoria di documento. La norma si applica a tutti i documenti soggetti a bollo, inclusi atti, contratti e moduli stampati su carta bollata, interessando sia privati che aziende che devono redigere documentazione formale.
Per i documenti già stampati su carta bollata o bollati in modo straordinario ma ancora in bianco, è previsto un sistema di integrazione mediante applicazione di marche da bollo aggiuntive, da annullare secondo le modalità ordinarie. L'importo massimo per duplicati e copie è fissato a 1.000 lire. Una deroga importante riguarda i documenti scolastici e universitari (domande di ammissione, pagelle, diplomi, attestati), per i quali l'imposta rimane invariata a 700 lire, garantendo una tassazione agevolata per il settore dell'istruzione.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 787
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 787/1981
# DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 787
## Disposizioni fiscali urgenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni fiscali urgenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , e successive integrazioni e modificazioni, in L. 150 dall'art. 47, lettera a), in lire 300 dagli articoli 21, 23, lettera a), e 46, in L. 1.000 dall'art. 18, in L. 2.000 dagli articoli da 1 a 8, 12, nota marginale, 22, da 23, lettera b), a 28, da 37 a 45, 49 e 50, sono elevate, rispettivamente, a lire 200, 500, 1.500 e 3.000. L'importo massimo dell'imposta dovuta per i duplicati e le copie indicati nell'art. 13 della tariffa suddetta, è stabilito in L. 1.000. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonchè i libri e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco prima dell'uso devono essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , e successive integrazioni e modificazioni. Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitaria, comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazioni similari rilasciati dalle scuole ed università medesime.
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Il Decreto-Legge 787/1981 disciplina l'imposta di bollo, un tributo indiretto su documenti e atti, modificando le tariffe del DPR 642/1972 con aumenti generalizzati. Commercialisti e aziende devono applicare le nuove aliquote su contratti, fatture, ricevute e documentazione amministrativa, prestando attenzione alle modalità di integrazione mediante marche da bollo e alle eccezioni per documenti scolastici e universitari.
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