Legge Non_Fiscale

Legge 79/2016

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo p

Pubblicato: 25/05/2016 In vigore dal: 03/05/2016 Documento ufficiale

Quali accordi internazionali in materia ambientale ratifica l'Italia con la Legge 79/2016 e quali sono gli obblighi principali che ne derivano?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 79/2016 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare sei accordi internazionali in materia ambientale, impegnando l'Italia a rispettare obblighi specifici in ambito climatico e di protezione dell'ambiente. Il primo riguarda l'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, che fissa nuovi target di riduzione delle emissioni di gas serra per il periodo 2013-2020. Il secondo è un accordo con l'Islanda per l'adempimento congiunto degli impegni climatici dell'Unione europea. Gli altri quattro accordi riguardano la prevenzione dell'inquinamento marino nel Mediterraneo e la valutazione dell'impatto ambientale in contesti transfrontalieri, con protocolli specifici sulla valutazione ambientale strategica. La normativa si applica a tutte le amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini italiani, vincolando il Paese al rispetto di standard ambientali internazionali. In pratica, comporta l'adozione di misure concrete per ridurre le emissioni inquinanti, il monitoraggio ambientale transfrontaliero e la cooperazione con altri Stati membri dell'UE. Per le aziende, specialmente quelle energivore o che operano in settori inquinanti, la ratifica comporta l'adeguamento a nuovi standard ambientali e potenziali costi di compliance.

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Riferimento normativo

LEGGE 3 maggio 2016, n. 79

Testo normativo

LEGGE n. 79/2016 # LEGGE 3 maggio 2016, n. 79 ## Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (16G00085) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. 2. Il Governo deposita gli strumenti di ratifica per gli atti internazionali di cui al comma 1, lettere a) e b), unitamente a quello dell'Unione europea e degli Stati membri, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.

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La Legge 79/2016 è il riferimento normativo italiano per la ratifica del Protocollo di Kyoto, dell'Emendamento di Doha e degli accordi sulla valutazione dell'impatto ambientale transfrontaliero. Consulenti ambientali e aziende devono considerare gli obblighi derivanti dal secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto, la riduzione delle emissioni di gas serra, la prevenzione dell'inquinamento marino nel Mediterraneo e la compliance con le Convenzioni di Espoo e Kiev sulla valutazione ambientale strategica.

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