Legge Imposte Indirette

Legge 798/1976

Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

Pubblicato: 11/12/1976 In vigore dal: 10/12/1976 Documento ufficiale

Quali termini di prescrizione e decadenza vengono prorogati dal Decreto-Legge 798/1976 e fino a quando?

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Il Decreto-Legge 798/1976 interviene sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle tasse e imposte indirette sugli affari, materia che richiedeva interventi urgenti nel 1976. La norma si applica a tutti i soggetti passivi di imposte indirette e riguarda sia i termini ordinari di prescrizione che quelli di decadenza, compresi i ricorsi e i procedimenti tributari. In pratica, il decreto stabilisce una cascata di proroghe successive: i termini inizialmente prorogati al 31 dicembre 1976 vengono ulteriormente estesi al 30 giugno 1977, poi al 31 dicembre 1977, e infine al 30 giugno 1978. Questo meccanismo di proroga progressiva si estende anche a materie collegate come l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le entrate demaniali e altre entrate tributarie gestite dagli uffici del registro. Per commercialisti e aziende, la rilevanza principale consiste nel fatto che questi termini dilatati hanno consentito ai contribuenti di disporre di tempi più lunghi per adempiere agli obblighi tributari e per ricorrere contro le decisioni delle commissioni tributarie durante un periodo di particolare incertezza normativa.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1976, n. 798

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 798/1976 # DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1976, n. 798 ## Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 I termini di prescrizione e di decadenza prorogati al 31 dicembre 1976 dall' art. 19, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1977. Sono altresì prorogati al 31 dicembre 1977 i termini di prescrizione e di decadenza scaduti nel periodo compreso dal 5 dicembre 1976 all'11 dicembre 1976 in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e nelle materie indicate nell'ultimo comma del presente articolo, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, nonchè alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni. I termini di prescrizione e di decadenza previsti nel secondo e terzo comma del predetto art. 19, che in virtù delle disposizioni ivi contenute scadono tra il 1 gennaio e il 4 dicembre 1977 sono prorogati al 31 dicembre 1977. I termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi le commissioni tributarie nonchè alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni, scadenti tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 30 giugno 1978 sono prorogati a quest'ultima data. La disposizione del precedente comma si applica altresì in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali nonchè di tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario, la cui riscossione è demandata agli uffici del registro.(2) ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 10 giugno 1977, n.307 , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1977, n.500 (in G.U. 12/8/1977, n.220) ha disposto (con l'art.5 comma 1) che" I termini di prescrizione e decadenza prorogati al 30 giugno 1977 dall' art. 1, primo comma, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 febbraio 1977, n. 16 , sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1977." -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 23 dicembre 1977, n.936 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 1978, n.38 ( in G.U. 27/2/1978, n.57) ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914 , i termini di prescrizione e di decadenza scadenti il 31 dicembre 1977 per effetto degli articoli 1 del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 febbraio 1977, n. 16 e 5 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500 , sono prorogati ulteriormente al 30 giugno 1978."

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Il Decreto-Legge 798/1976 è il riferimento normativo per le proroghe dei termini di prescrizione e decadenza in materia di imposte indirette sugli affari, tasse sui trasferimenti e tributi indiretti. Commercialisti e consulenti tributari lo consultano per comprendere i termini di ricorso tributario, i procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie e la gestione dei termini decadenziali in materia di entrate tributarie e non tributarie.

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