Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto. (19G00096)
Quale modifica apporta la Legge 84/2019 al termine per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del codice della nautica da diporto?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 84/2019 interviene sulla Legge 167/2015, che aveva delegato il Governo a riformare il codice della nautica da diporto attraverso decreti legislativi. La norma originaria prevedeva un termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di tali decreti per l'adozione di disposizioni correttive e integrative. La presente legge estende questo termine a trenta mesi, concedendo quindi dodici mesi aggiuntivi al Governo per completare il lavoro di revisione e integrazione della normativa sulla nautica da diporto. La modifica riguarda esclusivamente l'articolo 1, comma 5, della legge 167/2015, sostituendo il termine temporale senza alterare i principi, i criteri direttivi o le modalità di adozione dei decreti legislativi. Questa proroga consente all'amministrazione competente di disporre di maggior tempo per elaborare disposizioni più complete e consapevoli, riducendo il rischio di errori normativi nella materia della nautica da diporto.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 6 agosto 2019, n. 84
Testo normativo
LEGGE n. 84/2019
# LEGGE 6 agosto 2019, n. 84
## Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167,
in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni
integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione
del codice della nautica da diporto. (19G00096)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All' articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 , le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta mesi». NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 (Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto ), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2015, n. 245, come modificato dalla presente legge: «5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le modalità di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.».
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 84/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 84/2019 modifica i termini procedurali previsti dalla delega legislativa sulla nautica da diporto, estendendo da diciotto a trenta mesi il periodo entro cui il Governo può adottare decreti legislativi correttivi e integrativi. Questa normativa è rilevante per chi opera nel settore della nautica da diporto e per gli enti pubblici coinvolti nell'implementazione della riforma del codice della nautica, in quanto incide sulla tempistica di entrata in vigore delle disposizioni normative finali.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.