Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1976, n. 711, concernente norme per l'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero.
Quali sono le principali modifiche apportate dalla Legge 845/1976 al decreto-legge 711/1976 in materia di diritto speciale sulle cessioni di valuta e pagamenti verso l'estero?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 845/1976 converte in legge il decreto-legge 711/1976, che istituisce un diritto speciale (una sorta di tassa) sulle cessioni di valuta estera e sui pagamenti verso l'estero. Le modifiche principali riguardano l'articolo 3, dove vengono aggiunte alle importazioni esenti specifiche categorie di beni: reni artificiali e relativi ricambi, prodotti emoderivati e carrozzine per il trasporto di spastici. Inoltre, viene inclusa la "Società italiana radio marittima" tra i soggetti beneficiari di esenzioni già previste per Telespazio. Per quanto riguarda l'articolo 4, la norma attribuisce al Ministro del Tesoro, in concerto con i Ministri delle Finanze e del Commercio con l'Estero, il potere di ridurre la percentuale del diritto speciale prima della scadenza, in base all'andamento della bilancia dei pagamenti e al corso della moneta nazionale sui mercati internazionali. Questa disposizione consente flessibilità nella gestione della politica valutaria in relazione alle condizioni economiche del momento.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 dicembre 1976, n. 845
Testo normativo
LEGGE n. 845/1976
# LEGGE 14 dicembre 1976, n. 845
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre
1976, n. 711, concernente norme per l'istituzione di un diritto
speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1976, n. 711 , concernente norme per l'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero con le seguenti modificazioni: All'articolo 3 l'undicesimo alinea è sostituito dal seguente: "importazioni di reni artificiali e ricambi, di prodotti emoderivati nonchè di carrozzine per il trasporto di spastici"; e al quattordicesimo alinea, dopo la parola: "Telespazio", sono aggiunte le seguenti: "Società italiana radio marittima". L'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il commercio con l'estero, potranno essere apportate, prima del termine di scadenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, riduzioni nella misura percentuale del diritto speciale di cui al citato articolo 1, in relazione all'andamento della bilancia dei pagamenti e al corso della moneta nazionale sui mercati esteri". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 dicembre 1976 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI - PANDOLFI - OSSOLA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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La Legge 845/1976 disciplina il diritto speciale sulle cessioni di valuta e i pagamenti internazionali, istituti rilevanti per chi opera nel commercio estero e nella gestione delle transazioni valutarie. Commercialisti e consulenti aziendali consultano questa normativa per comprendere le esenzioni applicabili a importazioni di beni sanitari e le modalità di applicazione del diritto, nonché i poteri discrezionali dell'Amministrazione in materia di bilancia dei pagamenti e politica monetaria.
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