Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzio
LEGGE n. 85/2009
# LEGGE 30 giugno 2009, n. 85
## Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27
maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di
Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato
di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria,
relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in
particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita'
transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum).
Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per
l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti
tecnici idonei ad incidere sulla liberta' personale. (09G0092)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Autorizzazione all'adesione) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum), di seguito denominato "Trattato". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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