Legge Non_Fiscale

Legge 87/2005

Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ((nonche' in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attivita' libero-professionale intramuraria)).

Pubblicato: 30/05/2005 In vigore dal: 27/05/2005 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 27 maggio 2005, n. 87

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 87/2005 # DECRETO-LEGGE 27 maggio 2005, n. 87 ## Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale <em><strong>((nonche' in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attivita' libero-professionale intramuraria))</strong></em>. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di emanare disposizioni a tutela della concorrenza nella determinazione dei prezzi dei farmaci, al fine di contenere la spesa a carico del cittadino; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 , &egrave; obbligato sulla base della sua specifica competenza professionale ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonch&egrave; forma farmaceutica, via di somministrazione, modalit&agrave; di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilit&agrave; del farmaco prescritto, il farmacista, su richiesta del cliente, &egrave; tenuto a fornire un medicinale avente prezzo pi&ugrave; basso di quello del medicinale prescritto. Ai fini del confronto il prezzo &egrave; calcolato per unit&agrave; posologica o quantit&agrave; unitaria di principio attivo. 2. Ai sensi dell' articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , l'Agenzia italiana del farmaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compila e diffonde ai medici di medicina generale, ai pediatri convenzionati, agli specialisti e agli ospedalieri, nonch&egrave; alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere l'elenco dei farmaci nei confronti dei quali trova applicazione il comma 1. Una o pi&ugrave; copie dell'elenco devono essere poste in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna farmacia. 3. Il prezzo dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 , &egrave; stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Tale prezzo pu&ograve; essere modificato, in aumento, soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari e, per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e per i farmaci di automedicazione, costituisce il prezzo massimo di vendita al pubblico. Variazioni di prezzo in diminuzione sono possibili in qualsiasi momento. 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248 )) . 5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulle confezioni dei medicinali di cui al comma 4 deve essere riportata, anche con apposizione di etichetta adesiva sulle confezioni gi&agrave; in commercio, la dicitura: "Prezzo massimo di vendita euro ...". 6. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 , si applica ai farmaci appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 , con esclusione di quelli richiamati al comma 4. 6-bis. Il farmacista che non ottempera agli obblighi previsti dal presente articolo &egrave; soggetto alla sanzione pecuniaria indicata nell' articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 , e successive modificazioni. In caso di reiterazione delle violazioni pu&ograve; essere disposta la chiusura temporanea della farmacia per un periodo comunque non inferiore a giorni quindici.

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