Quali sono le principali modifiche apportate dalla Legge 873/1982 al decreto-legge 688/1982 in materia di entrate fiscali e depositi di prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 873/1982 converte in legge il decreto-legge 688/1982, introducendo modifiche significative alle normative fiscali e ai regimi dei depositi. La principale modifica riguarda l'articolo 11, che riduce la soglia minima di capacità dei depositi da 100.000 a 50.000 metri cubi e allarga i soggetti gestori, permettendo non solo aziende dello stesso gruppo titolare di raffineria, ma anche altre aziende che utilizzano i depositi mediante contratti pluriennali. Per quanto concerne l'articolo 21, le agevolazioni fiscali vengono limitate ai soli depositi per uso commerciale, escludendo altre tipologie di utilizzo. La norma interviene inoltre sul regime degli esattori, modificando il DPR 954/1977 per garantire loro una tolleranza sui versamenti dalla presentazione della domanda fino alla liquidazione effettiva dell'integrazione d'aggio o dell'indennità, con possibilità di rivalsa sui versamenti ordinari qualora non vi sia capienza nei carichi in scadenza. Infine, la legge sopprime l'articolo 9 del decreto originario e modifica la tabella 5 eliminando il termine "effettivo" dal titolo.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 novembre 1982, n. 873
Testo normativo
LEGGE n. 873/1982
# LEGGE 27 novembre 1982, n. 873
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
settembre 1982, n. 688, recante misure urgenti in materia di entrate
fiscali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , recante misure urgenti in materia di entrate fiscali, con le seguenti modificazioni: L'articolo 9 è soppresso; All'articolo 11, al quarto comma, le parole "non inferiore a 100.000 metri cubi" sono sostituite con le seguenti: "non inferiore a 50.000 metri cubi", e le parole: "appartenenti, in tutti i casi su indicati, allo stesso gruppo titolare di raffineria nazionale" sono sostituite con le seguenti: "gestiti, in tutti i casi su indicati, da aziende appartenenti allo stesso gruppo titolare di raffineria nazionale o comunque utilizzati per conto delle predette aziende mediante contratti pluriennali di deposito"; All'articolo 21, al secondo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", limitatamente ai depositi per uso commerciale"; Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente: "Art. 22-bis. - Nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954 , sono apportate le seguenti modifiche: 1) l'ultimo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione d'aggio l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 , pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 7 dello stesso decreto"; 2) l'ultimo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'indennità l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 , pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 7 dello stesso decreto""; Alla tabella 5, nel titolo è soppressa la parola: "effettivo". Gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 11 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 430 , e agli articoli 1 , 2 , 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486 , restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni. Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente alla data del 1 agosto 1982 nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti e degli imbottigliatori, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 22 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249 , nonchè quelle contenute negli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1 ottobre 1979, n. 478 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1979, n. 599 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 novembre 1982 PERTINI SPADOLINI - FORMICA - LA MALFA - DARIDA - MARCORA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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La Legge 873/1982 è fondamentale per chi opera nel settore dei depositi di prodotti petroliferi, delle accise sulla birra e della gestione fiscale degli esattori, disciplinando capacità minima depositi, gruppi aziendali, contratti pluriennali di deposito e tolleranze sui versamenti. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per questioni relative a entrate fiscali, differenze d'imposta, liquidazione di integrazioni d'aggio e rapporti giuridici tra fisco e gestori di depositi.
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