Legge Internazionale

Legge 88/2013

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012. (13G00131)

Pubblicato: 30/07/2013 In vigore dal: 19/07/2013 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Legge 88/2013 e quali sono gli effetti della Convenzione Italia-San Marino sulla tassazione del reddito?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 88/2013 ratifica e autorizza l'esecuzione della Convenzione bilaterale tra Italia e San Marino sottoscritta il 21 marzo 2002, con il relativo Protocollo di modifica del 13 giugno 2012. Questa Convenzione ha come obiettivo principale evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le frodi fiscali tra i due Stati. La norma si applica a persone fisiche e giuridiche residenti in Italia o San Marino che percepiscono redditi potenzialmente tassabili in entrambi i territori. In pratica, la Convenzione stabilisce regole di coordinamento per determinare quale Stato ha il diritto di tassare specifiche categorie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, redditi da capitale, dividendi, royalties, ecc.), evitando che lo stesso reddito sia sottoposto a imposizione in entrambi i Paesi. Per commercialisti e aziende, questa Convenzione è rilevante soprattutto per chi ha rapporti commerciali, investimenti o dipendenti nel territorio sammarinese, in quanto consente di beneficiare di meccanismi di credito d'imposta o esenzioni per evitare la doppia tassazione.

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Riferimento normativo

LEGGE 19 luglio 2013, n. 88

Testo normativo

LEGGE n. 88/2013 # LEGGE 19 luglio 2013, n. 88 ## Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012. (13G00131) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e il relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.

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La Legge 88/2013 è il riferimento normativo per l'applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino, disciplinando la tassazione del reddito, i dividendi, le royalties e i redditi da lavoro autonomo. Consulenti fiscali e commercialisti la consultano per questioni di residenza fiscale, credito d'imposta estero, prevenzione delle frodi fiscali e coordinamento tributario internazionale tra i due Stati.

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