Legge Imposte Indirette

Legge 9/1983

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Pubblicato: 21/01/1983 In vigore dal: 21/01/1983 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta il Decreto-Legge 9/1983 alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 9/1983, emanato il 21 gennaio 1983 con decorrenza dal 24 gennaio, interviene sul regime fiscale di specifici prodotti petroliferi aumentando le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine. La norma riguarda principalmente i distributori e i produttori di oli minerali, nonché gli utilizzatori finali di questi prodotti, in quanto le modifiche incidono sui costi di approvvigionamento. In concreto, per il petrolio lampante destinato a illuminazione e riscaldamento domestico, l'aliquota agevolata passa da 5.000 a 6.780 lire per ettolitro, mentre per gli oli da gas combustibili aumenta da 5.639 a 7.400 lire per ettolitro. Per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, le aliquote ridotte subiscono incrementi differenziati a seconda della categoria (da 1.415 a 2.363 lire, da 1.680 a 2.628 lire, e da 5.100 a 7.100 lire per quintale). I maggiori introiti derivanti da questi aumenti sono destinati al bilancio dello Stato, rappresentando una misura di carattere urgente adottata per esigenze di entrate fiscali.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1983, n. 9

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 9/1983 # DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1983, n. 9 ## Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32 , concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873 , recante misure urgenti in materia di entrate fiscali; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1983; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 A decorrere dal 24 gennaio 1983, le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed F), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 5.000 a L. 6.780 e da L. 5.639 a L. 7.400 per ettolitro, alla temperatura di 15°C. Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c ed 1-d, della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 1.415 a L. 2.363, da L. 1.680 a L. 2.628 e da L. 5.100 a L. 7.100 per quintale. I maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni sono riservati al bilancio dello Stato.

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Il Decreto-Legge 9/1983 modifica l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, disciplinata originariamente dal decreto-legge 1939 n. 334 e dalla legge 1973 n. 32, introducendo aumenti delle aliquote agevolate e ridotte su petrolio lampante, oli da gas e oli combustibili. Commercialisti e aziende del settore energetico devono considerare questa normativa per la corretta determinazione dei costi di approvvigionamento, la sovrimposta di confine e l'impatto sulle marginalità operative nel periodo successivo al 24 gennaio 1983.

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