Quali sono i requisiti per l'indicazione dell'origine sulle etichette degli oli di oliva vergini secondo la legge italiana?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 9/2013 stabilisce norme precise sulla trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, disciplinando come deve essere indicata l'origine del prodotto in etichetta. La normativa si applica a tutti i produttori, distributori e commercianti di oli di oliva vergini che immettono il prodotto sul mercato italiano, garantendo ai consumatori informazioni chiare e verificabili sulla provenienza. In pratica, l'indicazione di origine deve comparire nel campo visivo anteriore del recipiente in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile, distinguendosi dalle altre informazioni presenti. I caratteri devono avere una parte mediana di almeno 1,2 mm con contrasto significativo rispetto allo sfondo, oppure possono avere le stesse dimensioni della denominazione di vendita se nel medesimo campo visivo. Per le miscele di oli provenienti da più Stati membri dell'UE o Paesi terzi, l'indicazione deve essere stampata in un punto evidente, visibile, leggibile e indelebile, senza essere nascosta o oscurata da altri elementi grafici. Questa disciplina rappresenta un importante strumento di tracciabilità e tutela della qualità, rilevante per le aziende del settore agroalimentare che devono garantire conformità alle prescrizioni etichettistiche.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9
Testo normativo
LEGGE n. 9/2013
# LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9
## Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di
oliva vergini. (13G00030)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modalità per l'indicazione di origine 1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista dall' articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010 , deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici. 2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 è stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana è pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo. 3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica. ((4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire)) 5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata l'osservanza dell'articolo 4, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale 10 novembre 2009.
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La Legge 9/2013 disciplina l'etichettatura e la tracciabilità degli oli di oliva vergini, con particolare attenzione ai requisiti di visibilità, leggibilità e rintracciabilità dell'origine. Aziende produttrici e distributori devono rispettare le norme sulla trasparenza della filiera, sulla denominazione di vendita e sulla corretta indicazione della provenienza geografica, sia per oli monovarietali che per miscele da più Stati membri o Paesi terzi.
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